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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
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Ordinanza sulla protezione degli animali
3. le autorizzazioni di cui all’articolo 183 per gli esperimenti sugli animali, con le relative domande;
b. entro la fine di aprile di ogni anno, le notificazioni di cui ai capoversi 1 e 2.
5 D’intesa con le autorità cantonali, l’UFV può stabilire quali indicazioni secondo il capoverso 4 possano essere trasmesse in forma diversa da quella elettronica.
Art. 191 Controlli
1 I Cantoni controllano i centri di detenzione di animali da laboratorio almeno una volta all’anno.
2 I controlli di cui al capoverso 1 comprendono segnatamente:
a. il rispetto delle condizioni e degli oneri legati all’autorizzazione;
b. lo stato degli animali e dell’infrastruttura;
c. le condizioni inerenti al personale;
d. la tenuta del registro di controllo dell'effettivo degli animali e la documentazione relativa ai fenotipi di animali geneticamente modificati e di animali con mutazioni patologiche.
3 I Cantoni controllano annualmente l’esecuzione degli esperimenti sugli animali di almeno un terzo delle autorizzazioni in corso. La scelta si basa sulla portata dell’aggravio per gli animali e sul numero di animali, sull’onere degli esperimenti sotto il profilo tecnico e sui difetti constatati in precedenza.
4 I controlli di cui al capoverso 3 comprendono in particolare:
a. l’esecuzione corretta degli esperimenti e l’osservanza delle disposizioni di legge;
b. il rispetto degli oneri;
c. le registrazioni relative all’esecuzione degli esperimenti;
d. lo stato dell’infrastruttura per l’esecuzione degli esperimenti;
e. le condizioni inerenti al personale.
Sezione 8: Commissioni per gli esperimenti sugli animali
Art. 192 Commissione federale per gli esperimenti sugli animali
1 La Commissione federale per gli esperimenti sugli animali conta al massimo nove membri. Essa si compone di almeno un rappresentante dei Cantoni e di specialisti in materia di esperimenti sugli animali, detenzione di animali da laboratorio e questioni inerenti alla protezione degli animali.
2 Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione e ne determina la presidenza. Per il rimanente, la Commissione si costituisce autonomamente. Essa allestisce un regolamento. L’UFV ne gestisce la segreteria.