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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine

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Ordinanza sulla protezione degli animali

3. le autorizzazioni di cui all’articolo 183 per gli esperimenti sugli animali, con le relative domande;

b. entro la fine di aprile di ogni anno, le notificazioni di cui ai capoversi 1 e 2.

5 D’intesa con le autorità cantonali, l’UFV può stabilire quali indicazioni secondo il capoverso 4 possano essere trasmesse in forma diversa da quella elettronica.

Art. 191 Controlli

1 I Cantoni controllano i centri di detenzione di animali da laboratorio almeno una volta all’anno.

2 I controlli di cui al capoverso 1 comprendono segnatamente:

a. il rispetto delle condizioni e degli oneri legati all’autorizzazione;

b. lo stato degli animali e dell’infrastruttura;

c. le condizioni inerenti al personale;

d. la tenuta del registro di controllo dell'effettivo degli animali e la documentazione relativa ai fenotipi di animali geneticamente modificati e di animali con mutazioni patologiche.

3 I Cantoni controllano annualmente l’esecuzione degli esperimenti sugli animali di almeno un terzo delle autorizzazioni in corso. La scelta si basa sulla portata dell’aggravio per gli animali e sul numero di animali, sull’onere degli esperimenti sotto il profilo tecnico e sui difetti constatati in precedenza.

4 I controlli di cui al capoverso 3 comprendono in particolare:

a. l’esecuzione corretta degli esperimenti e l’osservanza delle disposizioni di legge;

b. il rispetto degli oneri;

c. le registrazioni relative all’esecuzione degli esperimenti;

d. lo stato dell’infrastruttura per l’esecuzione degli esperimenti;

e. le condizioni inerenti al personale.

Sezione 8: Commissioni per gli esperimenti sugli animali

Art. 192 Commissione federale per gli esperimenti sugli animali

1 La Commissione federale per gli esperimenti sugli animali conta al massimo nove membri. Essa si compone di almeno un rappresentante dei Cantoni e di specialisti in materia di esperimenti sugli animali, detenzione di animali da laboratorio e questioni inerenti alla protezione degli animali.

2 Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione e ne determina la presidenza. Per il rimanente, la Commissione si costituisce autonomamente. Essa allestisce un regolamento. L’UFV ne gestisce la segreteria.