Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 112 pagine

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chiedono almeno l’introduzione di un obbligo d’autorizzazione per i trasporti professionali di animali in transito.

Capitolo 9: Macellazione di animali

I rappresentanti del settore chiedono una formulazione dei contenuti e dei requisiti di formazione che sia confacente al livello dei collaboratori dei macelli, anche tenendo in considerazione le aziende di piccole dimensioni. Non devono adempiere ai medesimi requisiti tutti i collaboratori dei macelli che hanno a che fare con animali vivi.

I controlli riguardo al benessere e alla salute degli animali non dovrebbero essere effettuati mediante campionatura, bensì in generale. Nella regolamentazione è opportuno assicurarsi che non si crei una contraddizione con il controllo degli animali da macello previsto dall’Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC).

Le organizzazioni di protezione degli animali chiedono che la bollitura in acqua di crostacei vivi venga proibita, in quanto costituisce una tortura per gli animali; lo stesso vale per la macellazione rituale e la decapitazione di pollame senza preventivo stordimento. Da più parti si chiede che la rottura della nuca venga ammessa come metodo per stordire i pesci. Altre istanze invitano invece a riflettere sul metodo di uccisione di anguille e decapodi mediante “immersione in acqua salata raffreddata”.

Capitolo 10: Esperimenti su animali

L’intero capitolo incontra il favore delle associazioni attive nel settore della protezione animale. I ricercatori evidenziano alcuni punti poco chiari e sottolineano l’opportunità di essere interpellati preliminarmente. Le responsabilità delle diverse persone coinvolte dovrebbero essere riesaminate (artt. 175- 177), e nell’elenco degli esperimenti che compromettono il benessere degli animali dovrebbero essere effettuati degli adeguamenti, soprattutto per quanto concerne la lesione della dignità dell’animale nella sua uccisione (art. 179).

L’ampliamento del campo d’applicazione agli stadi larvali ed embrionali è un punto controverso. Eventuali modifiche in questo capitolo avrebbero effetto su molti degli articoli successivi. Vengono chiesti sostanziali adeguamenti per i vertebrati inferiori geneticamente modificati. Molte istanze e molti problemi di comprensione si riferiscono alla scarsa chiarezza delle formulazioni. Da più parti la detenzione individuale e la distinzione tra animali da laboratorio e animali selvatici (soprattutto nel caso dei pesci) vengono considerate come problemi.

Poiché l’articolo 96 proibisce senza riserve l’allevamento di animali transgenici (contrariamente a quanto sancito dalla legge), molti esprimono il timore che la ricerca in Svizzera venga resa praticamente impossibile. Si teme inoltre che i nuovi requisiti sanciti dagli articoli 220 e 185, nonché le nuove tariffe massime degli emolumenti, pari a 5000 franchi, determinino un massiccio incremento dei costi.

Le misure minime stabilite per la detenzione di animali da laboratorio, in alcuni casi decisamente superiori allo standard UE, non hanno riscosso consensi, in quanto non vi sono ragioni di natura scientifica che motivino tali differenze normative. Considerando che i periodi transitori per il settore agricolo raggiungono i 20 anni, si chiede più tempo per adeguare i parchi utilizzati nell’ambito della ricerca.

Sono oggetto di aspre critiche anche i requisiti relativi alle “attrezzature speciali”.

Dal canto loro, le associazioni attive nel settore della protezione animale chiedono un divieto per gli esperimenti con armi, tabacco e cosmetici, nonché un divieto generale per gli esperimenti con scimmie antropomorfe. Gli esperimenti su primati che compromettono il loro benessere dovrebbero essere valutati a livello interdisciplinare da una commissione svizzera e proibiti per determinate finalità (artt. 180-181).

Gli istituti universitari e le industrie chiedono che il Sistema elettronico di notificazione (art. 184) sia compatibile con i sistemi da essi utilizzati.

Capitolo 11: Eccezioni dall’obbligo dell’anestesia

Per quanto concerne le eccezioni dall’obbligo dell’anestesia (art. 195), le organizzazioni di protezione degli animali e le organizzazioni veterinarie contestano soprattutto il fatto che l’elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza anestetizzare gli animali comprenda ancora l’accorciamento della coda agli agnelli e le tecniche di marchiatura che prevedono una mutilazione, come l’amputazione delle falangi. Anche le eccezioni relative alle falangi supplementari nei cuccioli dovrebbero essere stralciate. Diverse istanze esprimono stupore per il fatto che la revisione dell’Ordinanza sulla protezio-