Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 112 pagine
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ne degli animali non abbia tenuto conto della decisione del Parlamento in merito alla castrazione dei lattonzoli.
Le associazioni dei detentori di animali accolgono favorevolmente la definizione di “persona esperta” inclusa nell’Ordinanza, e ritengono che tale precisazione costituisca una facilitazione a livello pratico. Alcuni Cantoni preferirebbero tuttavia che i requisiti per ritenere una persona in possesso di tale “esperienza” fossero più severi. I veterinari chiedono che venga introdotta una definizione di “interventi dolorosi” e che siano inserite in questo capitolo disposizioni relative alle deleghe.
Capitolo 12: Pratiche vietate
Diverse istanze chiedono di integrare l’elenco delle pratiche vietate con la dicitura “ledere la dignità degli animali”, in modo che anche le azioni definibili come tali siano soggette alle disposizioni penali, più severe. Il divieto di abbandonare gli animali dovrebbe essere integrato da una precisazione che escluda da tale definizione i programmi di liberazione intenzionale nella natura. Analogamente, la disposizione relativa agli atti sessuali dovrebbe essere integrata in modo tale che quanto concerne i metodi di riproduzione non rientri nel divieto. Le associazioni attive nel settore della protezione animale chiedono il divieto della caccia da tana e l’introduzione del divieto di allevare animali per la caccia. Inoltre, riterrebbero giusto vietare in generale il taglio delle ali degli uccelli.
Il divieto di marchiare i cavalli ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre le associazioni e le organizzazioni sportive equestri accolgono favorevolmente il divieto in vista dell’imminente introduzione
dell’obbligo di applicare un microchip, le cerchie contadine e gli allevatori vi si oppongono in quanto temono possa derivarne uno svantaggio competitivo.
Le organizzazioni di protezione degli animali chiedono di proibire l’utilizzo di animali vivi per
l’addestramento dei cani da tana. I terapeuti del comportamento sottolineano la necessità di estendere le eccezioni all’utilizzo di animali ai test e alle terapie comportamentali sui cani.
Le associazioni attive nel settore della pesca e alcuni Cantoni si oppongono all’articolo 203 (Pratiche vietate sui pesci e sui decapodi), in quanto ritengono che tali pratiche siano già trattate in modo sufficientemente ampio nella legislazione sulla pesca, e per di più rientrerebbero nella sfera di competenza dei Cantoni. Particolarmente forte è l’opposizione al divieto di utilizzare l’ardiglione. Le organizzazioni della pesca non approvano questo “trattamento speciale” nei loro confronti, in quanto esistono ben poche disposizioni che disciplinino la caccia o gli sport che coinvolgono altre specie animali. Le organizzazioni di protezione degli animali, invece, chiedono l’introduzione di ulteriori divieti relativi a pesci tinti, all’inutile prolungamento del tempo in cui il pesce viene fatto stancare in acqua e all’utilizzo di pesci vivi come esche.
Capitoli 13 – 16 Ricerca – Misure amministrative – Esecuzione – Disposizioni finali
L’articolo riguardante la ricerca (art. 205) viene generalmente accettato, sono state chieste solo alcune piccole integrazioni. Non hanno suscitato opposizioni nemmeno i due articoli relativi alle misure amministrative, al di là di qualche suggerimento per piccole integrazioni e precisazioni.
Per contro, alcuni articoli contenuti nel capitolo sull’esecuzione hanno dato adito a diverse critiche. Sono state presentate diverse istanze in relazione alla regolamentazione sui veterinari cantonali; in particolare si chiede un’armonizzazione tra questi articoli e l’Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico. Diverse osservazioni e richieste riguardano i controlli nelle aziende agricole detentrici di animali. L’articolo sugli emolumenti ha dato adito a varie richieste, per la maggior parte volte a ottenere una riduzione o l’eliminazione degli emolumenti stessi. Molte organizzazioni esprimono preoccupazione rispetto a un aumento di questi ultimi.
Le disposizioni transitorie hanno suscitato reazioni di vari tipi. Le organizzazioni di protezione degli animali sono favorevoli a periodi transitori più brevi, mentre le organizzazioni contadine o quelle che identificano i cambiamenti solo con un aggravio in termini di costi propenderebbero per un prolungamento di tali termini. In diverse istanze si chiede di uniformare i periodi transitori.
Allegati 1-4 Requisiti minimi
Le organizzazioni agricole e dei detentori di animali si oppongono a parte dei requisiti minimi per la detenzione di animali domestici (Allegato 1), in quanto gli adeguamenti necessari per soddisfare i singoli requisiti determinerebbero un aumento dei costi di produzione. Diversi veterinari cantonali criticano i valori di tolleranza fissati per i cavalli, in quanto essi differiscono dalle direttive dell’Ufficio federale emanate nel 2001 e già attuate in sede di esecuzione. Le organizzazioni dei detentori di animali chiedono di ampliare i termini a diversi livelli. Altri propongono, come forma di compensazione per le