Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 6 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sugli emolumenti per l'esecuzione da parte delle autorità federali della legislazione in materia di trapianti
1 Parte generale
1.1 Situazione iniziale
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti che le autorità esecutive federali e i terzi delegati da quest'ultime possono riscuotere in applicazione della legge sui trapianti e del pertinente diritto esecutivo (ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani e ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule animali).
La base legale dell’ordinanza è data dall'articolo 67 capoverso 2 della legge federale sui trapianti menzionato nell'ingresso.
L’ordinanza sugli emolumenti in materia di trapianti è stata armonizzata con l'ordinanza generale sugli emolumenti (OgeEm), entrata in vigore il 1° gennaio 2005.
2 Parte speciale
2.1 Commenti ai singoli articoli
2.1.1 Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione
Gli emolumenti sono finalizzati a coprire per quanto possibile i costi degli atti amministrativi delle autorità esecutive federali. Ai sensi del capoverso 1, per atti amministrativi s'intendono le decisioni (in particolare le autorizzazioni), le prestazioni erogate (ad esempio il rilascio di conferme e certificati) e i controlli (ad esempio le ispezioni in previsione del rilascio di un'autorizzazione).
Sono considerati autorità esecutive federali gli uffici che compiono atti amministrativi in applicazione della legislazione in materia di trapianti. Stando al concetto di esecuzione della legge sui trapianti, nella maggior parte dei casi si tratta dell'UFSP. Tuttavia, se gli atti amministrativi sono compiuti da uffici competenti per le questioni tecnico-specialistiche, anche i loro emolumenti dovranno allinearsi alle disposizioni della presente ordinanza.
L'articolo 54 della legge sui trapianti (base legale per una delega dell'esecuzione) è concretizzato nelle ordinanze citate sopra (cfr. 1.1. Situazione iniziale). Di conseguenza, nell'articolo 1 capoverso 2 della presente ordinanza la cerchia degli aventi diritto a riscuotere emolumenti (autorità federali di esecuzione) di cui al capoverso 1 viene estesa anche alle autorità esecutive incaricate.
In virtù del capoverso 3 lettera a l’ordinanza non si applica agli atti amministrativi delle autorità doganali. Gli emolumenti riscossi da queste ultime per i controlli di organi, tessuti o cellule effettuati alla frontiera si basano sulle aliquote previste dall'Amministrazione federale delle dogane.
Non sono altresì oggetto della presente ordinanza (capoverso 3 lettera b) gli atti amministrativi dei Cantoni che soggiacciono alle regolamentazioni cantonali sugli emolumenti.