Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 6 pagine
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2.1.4 Articolo 4 Riscossione degli emolumenti da parte degli organi incaricati dell'esecuzione
Nei casi in cui un compito di esecuzione viene delegato a un'organizzazione o a una persona di diritto pubblico o privato, può essere opportuno, soprattutto per motivi di fattibilità, delegare a tale organo esecutivo anche la fatturazione, la facoltà decisionale in caso di controversie e l'incasso. Questa procedura non tange in alcun caso la posizione giuridica del debitore dell'emolumento, in quanto anche l'organo incaricato dell'esecuzione calcola gli emolumenti in base alle aliquote riportate nell'allegato e i rimedi giuridici ai sensi della OgeEm si basa sulla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Ciò significa che, in caso di controversia, la decisione dell'organo incaricato può essere impugnata presso il Dipartimento federale dell'interno.
2.1.5 Articolo 5 Disposizione transitoria
Se un atto amministrativo è stato iniziato ma non concluso prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, per il calcolo degli emolumenti si applicano le disposizioni del diritto previgente. La persona assoggettata deve pagare l'emolumento previsto al momento dell'esecuzione dell'atto amministrativo.
2.1.6 Articolo 6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007 insieme alle altre ordinanze d’esecuzione relative alla legge sui trapianti.
2.2 Commenti all'allegato
2.2.1 Commenti generali all'allegato
Conformemente alla OgeEm, le basi di calcolo e le regole per la determinazione delle aliquote degli emolumenti tengono conto del principio della copertura delle spese e dell'equivalenza, secondo cui il provento non deve superare la spesa complessiva di un'unità amministrativa e l'emolumento deve essere commisurato al valore della prestazione. L'importo dell'emolumento deve considerare sia il valore di una prestazione dal punto di vista del richiedente, sia la situazione concreta dei costi. Non vi è pertanto motivo di prevedere una differenziazione delle tariffe basata esclusivamente sui costi. Inoltre, la variabilità dei costi di una singola procedura è di regola piuttosto ampia e spesso dipende dalla qualità del fascicolo che accompagna la domanda. La possibilità di ridurre o aumentare l'emolumento tenendo conto della complessità e del dispendio è conforme al principio dell'equivalenza.
Nella sezione I dell'allegato sono riportati tutti gli emolumenti per gli atti amministrativi secondo l'ordinanza sui trapianti. Si tratta quindi esclusivamente di emolumenti che vengono riscossi nell'ambito dell'esecuzione in relazione all'impiego di organi, tessuti e cellule di origine umana. Nella sezione II dell'allegato sono riportate le aliquote degli emolumenti che vengono applicati secondo l'ordinanza sugli xenotrapianti. Gli emolumenti corrispondono alle regolamentazioni analoghe vigenti e alle regolamentazioni di altre autorità.