Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 6 pagine
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2.2.2 Commenti ai singoli emolumenti
Nella sezione I e nella sezione II sono riportate le aliquote degli emolumenti che vengono riscossi per il rilascio, il rinnovo, la sospensione, la revoca o la modifica di un'autorizzazione (punti 1–3). Se una domanda di autorizzazione viene respinta, di regola si calcolano gli stessi emolumenti previsti per una valutazione con esito positivo, dato che il tempo impiegato per la perizia non cambia sostanzialmente. Se la domanda è ritirata, si calcola l'onere della prestazione fornita fino a quel momento.
Al punto 4 sono riportate le aliquote degli altri emolumenti per atti amministrativi che non comportano o non comportano direttamente una decisione, la modifica, la sospensione o la revoca di un'autorizzazione.
2.2.2.1 Emolumenti per il rilascio o il rinnovo di un'autorizzazione
L'onere di lavoro per il rilascio o il rinnovo di un'autorizzazione varia in funzione del tipo di domanda di autorizzazione, nonché del volume e della qualità del fascicolo inoltrato. Le aliquote degli emolumenti sono indicate con una fascia che tiene conto di questa circostanza.
Gli emolumenti per eventuali ispezioni, rapporti, certificati e perizie vengono riscossi cumulativamente (cfr. cifra 2.2.2.4).
2.2.2.2 Emolumenti per la sospensione o la revoca di un'autorizzazione
L'importo minimo per questi atti amministrativi è fissato a 200 franchi; costituisce eccezione l'emolumento di 500 franchi per la sospensione o la revoca di un'autorizzazione per i centri di trapianto. Tale differenza è giustificata dal fatto che i centri di trapianto dispongono di diversi programmi di trapianto e l'autorizzazione può essere revocata o sospesa ad esempio per un determinato programma di trapianto o anche solo per una parte di esso e questo genera oneri supplementari.
2.2.2.3 Emolumenti per la modifica di un'autorizzazione
L'importo minimo unitario di questi emolumenti è fissato a 200 franchi. Il limite superiore differenziato tiene conto degli oneri legati all'esame di una domanda, che possono variare a seconda del tipo di modifica (ad esempio il cambiamento di una persona responsabile, la modifica di un procedimento di inattivazione oppure l'esecuzione di una sperimentazione clinica autorizzata in un centro supplementare).
2.2.2.4 Altri emolumenti
Gli altri emolumenti vengono riscossi in base sia all'ordinanza sui trapianti, sia all'ordinanza sugli xenotrapianti (cfr. in entrambi i casi il punto 4).
- Ricezione ed esame di notificazioni per una sperimentazione clinica di trapianto di organi,
tessuti o cellule: l'emolumento da riscuotere si basa sulla tariffa corrispondente stabilita nell'ordinanza del 9 novembre 2001 sugli emolumenti dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici OEAT; RS 812.214.5). A differenza della OEAT, nella presente ordinanza si rinuncia tuttavia a stabilire un emolumento fisso, in quanto l'onere per questo tipo di esame dipende tanto dal tipo di sperimentazione quanto dal volume e dalla qualità del fascicolo inoltrato. In caso di ritiro di una notifica prima del completamento dell'esame si calcola l'onere della prestazione fornita fino a quel momento. L'onere per la ricezione e l'esame di una notificazione per la modifica di una sperimentazione clinica già esaminata di trapianto di