Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 6 pagine
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Ai sensi dell'articolo 49 della legge sui trapianti, gli espianti vengono autorizzati dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici al pari dei medicinali. In virtù dell'articolo 49 capoverso 2 della legge sui trapianti, l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici è anche competente per l'ispezione specifica del prodotto nell'ambito della verifica delle premesse di omologazione. Per questo atto amministrativo, l'Istituto riscuote emolumenti sulla base di tariffe proprie (ordinanza del 9 novembre 2001 sugli emolumenti dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici OEAT; RS 812.214.5). Il capoverso 3 lettera a esclude dalla presente ordinanza gli atti amministrativi dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.
2.1.2 Articolo 2 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti
Con l'entrata in vigore della OgeEm il 1° gennaio 2005, il sistema degli emolumenti nell'Amministrazione federale ha ricevuto una nuova regolamentazione. Si intende così garantire che questioni centrali in materia di emolumenti siano regolamentate in modo unitario e abbiano la stessa validità per tutta l'Amministrazione federale. La OgeEm rappresenta la regola generale. Per gli emolumenti sono tuttavia ammesse disposizioni speciali di deroga se sussiste un'esigenza specifica dell'unità amministrativa. Se sono in contraddizione con la OgeEm, tali deroghe sono poziori. L'articolo 2 dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di trapianti stabilisce appunto questo principio.
2.1.3 Articolo 3 Calcolo degli emolumenti
L'articolo 2 capoverso 1 OgeEm sancisce il principio secondo cui chi occasiona una decisione o domanda una prestazione è soggetto all'obbligo di pagare un emolumento. Chi richiede un atto amministrativo giusta l'articolo 1 capoverso 1 della presente ordinanza è tenuto a pagare un emolumento. Oltre alla tassa in quanto tale, vengono calcolate le spese sostenute effettivamente dalle autorità esecutive federali e dagli altri organi esecutivi per l'atto amministrativo in questione (ad esempio i costi per l'acquisizione di documenti o i costi di trasmissione e di comunicazione), di regola in virtù dell'articolo 6 OgeEm, secondo cui gli esborsi sono parte costitutiva dell'emolumento e vengono calcolati separatamente.
Per i principali atti amministrativi le aliquote degli emolumenti sono stabilite in un allegato a parte (capoverso 1). Esse si basano sugli atti amministrativi soggetti a un emolumento indicati nelle ordinanze esecutive e sono calcolate secondo il dispendio di tempo in base alle tariffe stabilite. Le singole aliquote degli emolumenti vengono spiegate nei commenti all'allegato (cfr. cifra 2.2).
In conformità al capoverso 2, anche gli atti amministravi per i quali non è prevista un'aliquota vanno calcolati in base al dispendio di tempo. Anche in questo caso l'emolumento deve coprire i costi effettivi. Per quanto riguarda il dispendio di tempo, l'aliquota oraria si basa sui costi diretti di personale e di posti di lavoro dell'Amministrazione federale. Tali costi sono calcolati ogni anno dall'Amministrazione federale delle finanze (capoverso 3).
Il capoverso 4, con il rinvio all'articolo 5 capoverso 3 OgeEm, prevede a determinate condizioni la possibilità di maggiorare fino al 50 per cento l'emolumento ordinario per gli atti amministrativi. Si tratta nella fattispecie di decisioni e prestazioni di eccezionale entità, particolare difficoltà o urgenza. Nelle decisioni relative agli emolumenti, questi supplementi devono figurare a parte ed essere motivati.