Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/31: Ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU) · 11 pagine
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Evidentemente, uno dei suddetti specialisti può essere competente per più settori.
Articolo 28 Nomina e durata della carica
Il Consiglio federale nomina la Commissione di esperti (art. 35 cpv. 1 LEGU).
Il presidente e gli altri membri della Commissione di esperti sono nominati per un periodo di quattro anni (cpv. 1), che può essere prolungato al massimo due volte (cpv. 2). La Commissione di esperti può nominare un vicepresidente tra i propri membri.
Articolo 29 Organizzazione interna
Dopo l’istituzione, la Commissione si autocostituisce e stabilisce in un regolamento gli aspetti organizzativi e le modalità di lavoro. Molte tematiche particolarmente complesse richiedono un approfondimento oppure riguardano soltanto alcuni membri della Commissione. È quindi possibile attribuire singoli compiti a gruppi di lavoro o sottocommissioni.
Articolo 30 Confidenzialità
Per principio le deliberazioni della Commissione di esperti sono confidenziali (cpv. 1). La Commissione di esperti prende posizione su richieste confidenziali (per esempio domande di autorizzazione, esenzione dal segreto professionale) e formula raccomandazioni destinate ad ampie cerchie (per es. per la consulenza genetica e per l’allestimento di profili del DNA).
Il Dipartimento può sciogliere i membri della Commissione da tale vincolo (cpv. 2).
Articolo 31 Segreteria
Non necessita di ulteriori spiegazioni.
Articolo 32 Rapporto e pubblicazioni
Non necessita di ulteriori spiegazioni.
Articolo 33 Finanziamento
Non necessita di ulteriori spiegazioni.
Articolo 34 Altre disposizioni applicabili
Non necessita di ulteriori spiegazioni.
Capitolo 7: Disposizioni finali
Articolo 35 Aggiornamento degli allegati
Il Dipartimento aggiorna se necessario gli allegati 1-3 conformemente agli sviluppi
internazioni o della tecnica, specialmente in seguito alla pubblicazione di nuove versioni delle norme ISO/IEC o in caso di ampliamento dell'elenco degli esami genetici.
Articolo 36 Modifica del diritto vigente
Non necessita di ulteriori spiegazioni.
Articolo 37 Disposizione transitoria
La durata dei perfezionamenti FAMH per i titoli monodisciplinari è di tre anni. Il periodo transitorio di tre anni consente ai laboratori il cui direttore non possiede un diploma FAMH di impegnarsi ad assumere una persona che sta seguendo un perfezionamento adeguato.
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