Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/31: Ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU) · 11 pagine
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Articolo 22 Notificazioni
Dopo la conclusione o l'interruzione del depistaggio genetico occorre presentare un rapporto finale all’Ufficio federale, nel quale vanno indicati i risultati del depistaggio, le misure adottate, le conclusioni che ne derivano e le raccomandazioni che devono essere emanate.
In caso di interruzione di un depistaggio genetico, nel rapporto finale vanno specificati i motivi dell’interruzione.
Articolo 23 Rapporto annuale
L’Ufficio federale dev’essere informato regolarmente, ma almeno una volta all’anno, dello svolgimento dei depistaggi genetici mediante un rapporto, nel quale vanno menzionati almeno i punti citati nel capoverso 2.
Articolo 24 Revoca, sospensione o modifica dell’autorizzazione
L’Ufficio federale può revocare l’autorizzazione se le condizioni per l’autorizzazione non sono più soddisfatte o se gli obblighi di notificazione o di stesura del rapporto non sono ottemperati (cpv. 1).
Dato che l’autorizzazione presuppone l’esistenza di precise condizioni e dipende dal programma di applicazione, ogni cambiamento importante, come la durata dei depistaggi genetici, le categorie di persone esaminate, l’impiego di altri metodi di esame, ecc. dev’essere notificato e autorizzato (cpv. 2).
Capitolo 4: Informazione al pubblico
Articolo 25
Analogamente a quanto avviene per i laboratori di microbiologia e sierologia, l'Ufficio federale pubblica annualmente anche un elenco dei laboratori autorizzati ad eseguire esami genetici. Anche i programmi di depistaggio genetico vengono pubblicati in una forma analoga, presumibilmente nel bollettino dell’UFSP.
Capitolo 5: Emolumenti
Articolo 26
Gli emolumenti sono fissati in funzione del tempo impiegato. Gli emolumenti delle ispezioni sono calcolati tenendo anche conto del tempo investito dall'ispettore per l’ispezione e per le attività preparatorie e successive ad essa.
Capitolo 6: Commissione di esperti
Articolo 27 Composizione
La Commissione di esperti per gli esami genetici sull’essere umano, nominata dal Consiglio federale (Commissione di esperti), è un organo specialistico i cui membri sono scelti in base alle competenze specifiche nell’ambito della genetica. Considerati i compiti che le spettano, la Commissione di esperti si compone di specialisti di genetica medica, di analisi medicogenetica, di medicina del lavoro, di medicina giudiziaria, di garanzia della qualità, di assicurazioni, di protezione dei dati, di ricerca, di etica e di medici che prescrivono esami genetici e che sono responsabili della consulenza genetica (cpv. 2). Grande importanza viene attribuita a ginecologi e pediatri: i primi perché nell’ambito della loro attività prescrivono esami genetici prenatali e forniscono consulenza nel quadro della pianificazione familiare, i secondi perché ordinano i necessari accertamenti genetici per bambini malati o disabili.
A questi membri si aggiunge almeno uno specialista nell'allestimento di profili del DNA.
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