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Consultazione 2005/31: Ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU) · 16 pagine
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Ordinanza sugli esami genetici sull’essere umano Progetto aprile 2006
(OEGU)
del ...
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 8 capoverso 2, 12 capoverso 4 e 35 capoverso 1 della legge federale dell’8 ottobre 20041 sugli esami genetici sull’essere umano (LEGU),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
a. le condizioni e la procedura di rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione di esami citogenetici e genetico-molecolari sull’essere umano;
b. le condizioni e la procedura di rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione di depistaggi genetici;
c. la composizione e l’organizzazione della Commissione di esperti per gli esami genetici sull’essere umano (Commissione di esperti).
Art. 2 Servizio federale competente
L’Ufficio federale della sanità (Ufficio federale) è il servizio federale competente ai sensi degli articoli 8 capoverso 2 lettera a e 12 capoverso 4 LEGU.
RS ..........
1 RS ...; RU 2005 … (FF 2004 4851) 2005–......