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Consultazione 2005/31: Ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU) · 16 pagine

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Ordinanza sugli esami genetici sull’essere umano Progetto aprile 2006

(OEGU)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8 capoverso 2, 12 capoverso 4 e 35 capoverso 1 della legge federale dell’8 ottobre 20041 sugli esami genetici sull’essere umano (LEGU),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

a. le condizioni e la procedura di rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione di esami citogenetici e genetico-molecolari sull’essere umano;

b. le condizioni e la procedura di rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione di depistaggi genetici;

c. la composizione e l’organizzazione della Commissione di esperti per gli esami genetici sull’essere umano (Commissione di esperti).

Art. 2 Servizio federale competente

L’Ufficio federale della sanità (Ufficio federale) è il servizio federale competente ai sensi degli articoli 8 capoverso 2 lettera a e 12 capoverso 4 LEGU.

RS ..........

1 RS ...; RU 2005 … (FF 2004 4851) 2005–......