Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/31: Ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU) · 11 pagine
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Articolo 38 Entrata in vigore
Non necessita di ulteriori spiegazioni.
Allegati
Allegato 1
È recepito il disciplinamento vigente nel settore dell'assicurazione malattie obbligatoria. I titolari del diploma pluridisciplinare sono autorizzati a svolgere gli stessi esami dei titolari di un diploma monodisciplinare in analisi ematologica, analisi immunologica e analisi clinicochimica, perché dispongono delle stesse qualifiche in analisi genetica.
Allegato 2
Affinché i laboratori che eseguono esami genetici sull'essere umano raggiungano un elevato standard di qualità, sono applicati i criteri richiesti abitualmente per l'accreditamento.
Per definire i requisiti minimi di qualità è costituito un gruppo di lavoro composto da membri del servizio d’accreditamento svizzero (SAS), di Swissmedic, della Società Svizzera di Genetica Medica (SSGM), della FAMH, dell’Unione Svizzera di Medicina di Laboratorio (USML) e da altri esperti. Il gruppo di lavoro è diretto dall’UFSP
Allegato 3
È recepito il disciplinamento vigente nel settore dell'assicurazione malattie obbligatoria.
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