Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 49 pagine
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menzione occasionale e che debbano piuttosto fare l’oggetto di chiari segnali politici. Il Canton NE e UniNE_IDS propongono che in questo contesto sia fatto riferimento all’indipendenza dei ricercatori, visto che questi ultimi sovente si ritrovano in una situazione di conflitto d’interessi.
Principi mancanti
Diversi partecipanti alla consultazione deplorano che determinati principi non abbiano trovato espressione nell’avamprogetto di disposizione costituzionale.
CP, EFS, SBK, sek, UniBE_kikom e USKA chiedono che sia introdotto un principio generale di sussidiarietà secondo il quale sia possibile condurre ricerche con esseri umani soltanto se non è possibile ottenere altrimenti conoscenze equivalenti. Ritengono infatti che non vi siano motivi sufficienti per rinunciare a questo principio riconosciuto a livello internazionale. UniZH si pronuncia a favore dell’introduzione di uno speciale principio di sussidiarietà secondo il quale la ricerca con persone incapaci di discernimento dovrebbe essere permessa soltanto se conoscenze equivalenti non potessero essere ottenute con la ricerca su persone capaci di discernimento.
CP auspica che sia introdotto già a livello costituzionale il principio della proporzionalità tra rischio e beneficio. Per patCH l’introduzione di un registro degli studi ha rango costituzionale. I partecipanti allo studio dovrebbero avere il diritto di prendere conoscenza dei quesiti e dei risultati della ricerca e dovrebbero inoltre potersi rivolgere a un organo di mediazione. EVP chiede che sia regolato a livello costituzionale il trattamento di dati e materiali dopo una revoca o un rifiuto dell’autorizzazione: in questo caso dati e materiali non devono più poter essere utilizzati per il progetto di ricerca e devono essere distrutti. economie e SGCI lamentano la mancanza del principio secondo cui la Confederazione si adopera affinché la Svizzera abbia buone opportunità nell’ambito della concorrenza internazionale, creando condizioni quadro vantaggiose per la ricerca.
EDU propone di introdurre una disposizione generale sugli obiettivi della ricerca secondo cui deve essere permessa soltanto la ricerca finalizzata a migliorare e conservare la vita e la salute degli esseri umani. Andrebbero in ogni caso proibiti i progetti di ricerca che si proponessero, o favorissero, la distruzione della vita umana prima o dopo la nascita.
Diversi
a) Collocazione sistematica: il Canton NE approva espressamente la collocazione sistematica della nuova disposizione costituzionale (art. 118a), poiché ne viene in tal modo confermato e consolidato lo scopo (protezione delle persone sottoposte a sperimentazioni nella ricerca).
b) Commenti: sek ritiene che sia insufficiente, perché la motivazione della dottrina costituzionale sarebbe insoddisfacente e conterrebbe argomenti contraddittori. Sarebbero infatti particolarmente significativi proprio gli argomenti che non sono stati esposti. Anche secondo HLI sarebbero stabilite priorità errate e sviluppate considerazioni contraddittorie. SAI fa notare che si comincia a parlare di essere umano soltanto dalla nascita e che pertanto l’espressione “geborener Mensch” (essere umano nato) sarebbe ridondante.
4. Sintesi dei risultati della consultazione sulla legge federale
4.1. Valutazione generale dell’avamprogetto
Quasi tutti15 i partecipanti alla consultazione approvano che la ricerca sull’essere umano
sia oggetto di una proposta del Consiglio federale per una regolamentazione sul piano fe-
derale e in linea di massima sostengono una soluzione uniforme della Confederazione.
15 Soltanto 3 partecipanti alla consultazione si dichiarano generalmente contrari a una legge federale: ASPDV, CP e sgv_usam.