Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 49 pagine

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Capoverso 2

inter, KrebsL, SVDI, VFfL e mg vorrebbero che fossero espressamente menzionate le regole della “Good Clinical Practice” (direttive ICH sulla buona prassi clinica). La formulazione delle regole di «buona prassi» scelta nel progetto di legge mancherebbe di concretezza. SAKK attira l’attenzione sul fatto che le direttive ICH-GCPmj sono state elaborate per una piccola parte soltanto della ricerca clinica e bisognerebbe evitare che in futuro siano dichiarate applicabili a ogni genere di ricerca.

Articolo 6 Protezione dei dati

Capoverso 1

avanti, DSB, EDB, sdi e UniNE_IDS protestano perché la «confidenzialità» e il rinvio alla legge sulla protezione dei dati non sarebbero sufficienti a garantire la protezione dei dati. Essi chiedono che la legge istituisca uno specifico segreto della ricerca.

Capoverso 2

13 partecipanti35 fanno notare che il diritto di prendere visione degli atti non potrebbe applicarsi a materiale e dati completamente anonimizzati ed esigono pertanto lo stralcio dell’espressione «in ogni caso» e del termine «tutti» (nuovo: “La persona interessata ha il diritto di prendere visione dei dati personali raccolti che la riguardano.”).

Capoverso 3

9 partecipanti36 alla consultazione attirano l’attenzione sull’assenza di una competenza della Confederazione per quanto concerne la protezione dei dati sul piano cantonale e sulla necessità che ne deriva di eliminare il rinvio alla legge federale sulla protezione dei dati. Per i Cantoni si applicano le rispettivi disposizioni cantonali sulla protezione dei dati. Se questa disposizione non fosse modificata, i Cantoni dovrebbero eseguire la legge federale, la qual cosa è impossibile, oppure sarebbe necessario delegare all’Incaricato federale per la protezione dei dati la competenza dei Cantoni in materia di vigilanza. Inoltre, nei casi in cui il soggetto della sperimentazione è nel contempo un paziente dovrebbero essere simultaneamente applicate la legge federale e le leggi cantonali, e in conseguenza troverebbero applicazione anche le leggi sanitarie cantonali.

Articolo 7 Gratuità

Secondo alcuni partecipanti alla consultazione la distinzione tra compenso e indennizzo sarebbe incomprensibile. Sarebbe preferibile scegliere una formulazione più chiara. UniNE_IDS propone di separare l’indennizzo delle persone che si sottopongono alle sperimentazioni dalla gratuità e di disciplinare queste tematiche in due articoli distinti.

Combinato disposto dei capoversi 1 e 2-5

Biobank, Onco e SAKK preferirebbero la formulazione della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina, vale a dire “non deve essere fonte di profitto”.

Alcuni partecipanti37 alla consultazione trovano la formulazione ambigua. Non è chiaro se anche il commercio di prodotti ottenuti a partire da materiale biologico sia sottoposto al principio di gratuità. Il divieto del commercio con organi, tessuti e cellule trova invece un sostegno unanime. È per esempio proposta la seguente formulazione: “Il corpo umano o sue parti non possono essere alienati o acquistati dietro compenso a fini di ricerca. Questo divieto non si applica al commercio di prodotti ottenuti a partire da cellule, organi o altre parti del corpo”.

Capoverso 2

35 Canton BS, EKBB, H+, inter, KHM, MEKKW, NEK, SAMW, SVDI, SWTR, UniBS_M, Unispital_BS e uw.

36 Cantoni TG e ZH, nonché DSB, EDB, H+, KAV, sdi, UniBS_M e Unispital_BS.

37 Cantoni NW e ZH, nonché CVP, SVP, economie, inter, K-Reg, Onco, SGCI, SPO, SVDI, UniBE e VFfL.