Rapporto Legge
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine
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sottoposte a respirazione artificiale. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni per questa ricerca, ad esempio una limitazione temporale per determinati interventi nell’ambito di questo genere di progetti o condizioni supplementari in vista di una donazione di organi, in modo tale da non ridurre le chance di successo del trapianto.
Per evitare conflitti di interessi, il medico che accerta il decesso non può partecipare al progetto di ricerca di cui al capoverso 2. Per lo stesso motivo, la persona che accerta il decesso non deve avere la facoltà di impartire istruzioni alle persone che partecipano al progetto di ricerca (cpv. 3).
2.5.3 Ricerca nell’ambito di un’autopsia (Art. 52)
Dal punto di vista etico assume rilievo il grado di distruzione del corpo morto (cfr. cifra 1.4.3.2). Per questo motivo, per la ricerca nell’ambito di un’autopsia, che comporta un intervento massiccio sul cadavere, è previsto un certo allentamento per il prelievo di una piccola quantità di materiali. Per il prelievo di materiale biologico da un cadavere per scopi di ricerca nell’ambito di un’autopsia, si può rinunciare al consenso esplicito se il materiale biologico è anonimizzato. In tal modo si tutelano ampiamente i diritti della personalità, segnatamente la sfera privata, degli stretti congiunti. Devono inoltre essere soddisfatti i due criteri seguenti:
- - L’autopsia comporta di per sé un intervento massiccio nell’incolumità del corpo e degli
organi. Il prelievo di materiali per scopi di ricerca non deve distruggere ulteriormente il cadavere, ossia si ammette il prelievo di una quantità esigua di materiale biologico a scopo di ricerca (lett. a). Se il corpo non è violato ulteriormente (ad esempio con il prelievo di campioni di tessuto o di sangue), si può partire dal presupposto che il diritto di custodia dei morti degli stretti congiunti non sia leso175. Se, invece, nell’ambito di un’autopsia sono prelevati ad esempio parti macroscopiche di tessuto o interi organi per la ricerca, si compie un intervento supplementare nel cadavere. In tal caso serve un consenso giuridicamente valido.
- - La persona deceduta non ha espressamente vietato in vita la messa a disposizione del
proprio cadavere per scopi di ricerca o un’autopsia (lett. b). Benché esistano casi in cui per ordine di un’autorità si eseguono autopsie anche contro la volontà espressa in vita (ad esempio in caso di circostanze di morte non naturali), questa inosservanza della volontà non può arrivare al punto da includere la ricerca ai sensi dell’articolo 52.
2.6 Capitolo 6: Ricerca su embrioni e feti provenienti da interruzioni di gravidanza e da aborti spontanei, nonché su nati morti
Le presenti note esplicative sono applicabili per analogia a feti ed embrioni provenienti da interruzioni di gravidanza e da aborti spontanei. Nell’interesse di una migliore leggibilità si è tuttavia rinunciato a citare gli embrioni ogni volta esplicitamente.
175 Cfr. Pluisch F und Heifer U, Die rechtliche Zulässigkeit von Leichenversuchen, in: NJW 1994, (37), pagg. 2377-2440.