Rapporto Legge

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 99Fedlex · Rapporto esplicativo

2.5.1 Consenso (Art. 50)

n virtù del diritto all’autodeterminazione (cfr. cifra 1.4.2.1), il singolo può disporre in vita del proprio cadavere e lasciare delle volontà. La ricerca su cadaveri presuppone pertanto l’esistenza di un consenso giuridicamente valido (cpv. 1). È necessario un consenso riguardante esplicitamente la ricerca; altre dichiarazioni di consenso, ad esempio per un trapianto di organi, non includono la ricerca. È tuttavia sufficiente un consenso generale all’utilizzazione del cadavere per scopi di ricerca. In altri termini, il consenso non deve obbligatoriamente riferirsi a un progetto preciso, poiché questo non è (non può essere) già noto al momento della redazione dell’eventuale dichiarazione di volontà (in merito alla pertinenza scientifica di questa ricerca cfr. cifra 1.3.4).

Il capoverso 2 disciplina i casi in cui la persona deceduta non si è pronunciata in vita sull’utilizzazione del proprio cadavere per scopi di ricerca. In queste situazioni è possibile chiedere agli stretti congiunti se acconsentono all’utilizzazione del cadavere per la ricerca. In loro vece, la persona deceduta può avere designato una persona di fiducia, ma il diritto di decidere di quest’ultima deve essere dimostrabile. Nell’esercizio di questo potere decisionale sussidiario, sia gli stretti congiunti che la persona di fiducia devono rispettare la volontà presunta della persona deceduta. Per principio, la priorità va alla volontà della persona deceduta. In assenza di consenso, in generale la ricerca su cadaveri non è ammessa (cfr. cifra 1.4.3.2).

Siccome il presente avamprogetto di legge – come la legge sui trapianti – adotta il modello del «consenso in senso lato»174, in merito alla procedura di consenso il capoverso 3 rimanda all’articolo 8 della legge sui trapianti. Per la definizione di stretti congiunti valgono le disposizioni dell’ordinanza d’esecuzione della legge sui trapianti.

2.5.2 Altri presupposti (Art. 51)

Oltre al consenso (art. 50), deve essere stato accertato il decesso (cpv. 1). Per l’accertamento convenzionale della morte, si deve riscontrare almeno un criterio sicuro, come rigidità cadaverica, macchie ipostatiche e putrefazione. Segni incerti, come arresto della respirazione e della circolazione, pupille fisse, atonia muscolare, raffreddamento, essiccamento e assenza di riflessi centrali, non sono sufficienti per accertare il decesso. Nei morti le cui funzioni fisiologiche sono mantenute attive attraverso la respirazione artificiale e trattamenti medicamentosi, la morte deve essere accertata conformemente alla legge sui trapianti, che all’articolo 9 capoverso 1 definisce il criterio della morte in vista di un trapianto di organi come segue: una persona è morta «quando le funzioni del cervello, incluso il tronco cerebrale, sono cessate irreversibilmente». In merito al metodo di accertamento della morte, il diritto d’esecuzione della legge sui trapianti, posto in consultazione recentemente, rimanda alle corrispondenti direttive dell’ASSM.

Il capoverso 2 disciplina la ricerca su persone decedute le cui funzioni fisiologiche sono mantenute attive attraverso la respirazione artificiale e trattamenti medicamentosi. Visto il grande carico che comporta per gli stretti congiunti e il personale curante, questa ricerca è giustificata solo se non è possibile ottenere conoscenze scientifiche equivalenti con persone decedute non

174 L’art. 8 della legge sui trapianti sancisce la soluzione del «consenso in senso lato»: in altre parole, è consentito il prelievo di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta se essa ha dato il proprio consenso in vita o, nel caso in cui non si sia espressa prima della sua morte, se vi acconsentono i congiunti.