Rapporto Legge

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 101Fedlex · Rapporto esplicativo

2.6.1 Consenso informato (Art. 53)

A tenore del capoverso 1 un progetto di ricerca su feti provenienti da interruzioni di gravidanza e aborti spontanei nonché su nati morti può essere realizzato unicamente se la donna interessata ha dato il proprio consenso scritto dopo essere stata sufficientemente informata. Non è necessario il consenso comune della coppia, ad eccezione di una donna sposata. In questo caso anche il consenso del marito è domandato. Prima del consenso, occorre concederle un congruo termine di riflessione.

Giusta il capoverso 2 la donna interessata deve essere informata sul tipo, lo scopo, la durata e lo svolgimento del progetto di ricerca (lett. a) come pure sulle misure di protezione dei dati personali raccolti (lett. b) e sui suoi diritti176 (lett. c). Non è per contro necessario orientarla sui rischi e sui carichi psico-fisici prevedibilmente comportati dalla partecipazione a un progetto di ricerca, dato che le conseguenze di un’interruzione di gravidanza le sono già state spiegate nell’ambito della rispettiva consulenza medica e la partecipazione al progetto di ricerca di per sé non comporta in questo caso ulteriori rischi o inconvenienti.

Il capoverso 3 attribuisce al Consiglio federale la competenza di fissare i contenuti dell’informazione.

2.6.2 Altri presupposti (Art. 54)

Ai sensi del capoverso 1, è permesso chiedere a una donna incinta di mettere a disposizione il feto per un progetto di ricerca solo dopo che deciso in termini definitivi di interrompere la gravidanza. Si vogliono così evitare influenze sulla sua decisione. L’eventuale utilizzazione del feto abortito nella ricerca – indipendentemente dall’importanza degli obiettivi del progetto

– non deve spingere una donna incinta a interrompere la gravidanza.

L’obbligo di scegliere il momento e il metodo per interrompere la gravidanza indipendentemente dal progetto di ricerca (cpv. 2) mira a garantire che la scelta sia dettata unicamente dal benessere della donna incinta. L’eventuale utilizzazione del feto abortito per scopi di ricerca non deve influenzare né il momento né il metodo (chirurgico o farmacologico) per interrompere la gravidanza. Del rimanente, devono essere rispettati i vincoli previsti dal diritto penale in materia di interruzione della gravidanza previsti dal diritto penale (art. 120 CP).

Secondo il capoverso 3, feti provenienti da interruzioni di gravidanza e aborti spontanei possono essere utilizzati per un progetto di ricerca se ne è stato accertato il decesso. A differenza di quanto accade dopo la nascita, la morte cerebrale non può essere presa come criterio di morte per i feti provenienti da interruzioni di gravidanza e aborti spontanei. I criteri di morte validi attualmente, che devono essere soddisfatti cumulativamente, sono: l’assenza del battito cardiaco e di pulsazione del cordone ombelicale, l’assenza di respirazione e l’assenza di movimento. Si vuole così evitare che i ricercatori adottino misure atte a prolungare la vita al fine di utilizzare il feto a scopo di ricerca.

Per evitare conflitti di interessi, il capoverso 4 prevede che le persone che realizzano un progetto di ricerca ai sensi del presente capitolo non possono partecipare all’interruzione di gravidanza né avere facoltà di impartire istruzioni alle persone che vi partecipano.

176 Ad esempio sul diritto di non acconsentire senza temere ripercussioni, il diritto di revoca del consenso e di regresso, il diritto di porre domande (diritto di informazione) e il diritto di non sapere.