Rapporto Legge

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine

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2.6.3 Riutilizzazione (Art. 55)

Alla riutilizzazione di feti per futuri progetti di ricerca, non ancora noti, si applicano per analogia le disposizioni sulla riutilizzazione di materiali biologici secondo gli articoli da 41 a 43. Se il feto è anonimizzato e non può essere stabilito alcun legame con la donna da cui proviene, per la riutilizzazione è sufficiente informare quest’ultima dell’esistenza del diritto di opposizione (cfr. art. 41). Se i dati relativi all’origine del feto sono utilizzati solo in forma codificata, deve essere richiesto il consenso della donna interessata prima della prima riutilizzazione. In questo caso esiste anche la possibilità di rilasciare un consenso generale per i progetti di ricerca futuri (cfr. art. 42). Se, invece, i dati relativi al feto sono riutilizzati in forma non criptata, deve essere richiesto il consenso della donna per ogni nuovo progetto di ricerca (cfr. art. 43).

2.7 Capitolo 7: Autorizzazioni e notifiche

2.7.1 Sezione 1: Obblighi d’autorizzazione e di notifica

2.7.1.1 Obbligo d’autorizzazione per svolgere un progetto di ricerca (Art. 56)

Nell’interesse della protezione dei partecipanti, è indiscusso che i progetti di ricerca devono essere sottoposti a un esame da parte della commissione d’etica competente, prima di essere realizzati. L’avamprogetto di legge formalizza questa esigenza prescrivendo un obbligo di autorizzazione177 per tutti i progetti di ricerca sull’essere umano (cpv. 1). La commissione d’etica esamina i progetti per valutarne la conformità con i requisiti che figurano nei precedenti capitoli dell’avamprogetto di legge178.

Al capoverso 2, a titolo d’introduzione sono menzionati espressamente quattro criteri di valutazione, che devono essere rispettati per tutti i progetti di ricerca: in primo luogo bisogna verificare se sono previsti l’informazione dei partecipanti al progetto di ricerca e il loro consenso conformemente alle prescrizioni dell’avamprogetto di legge (lett. a). Occorre poi verificare se i benefici attesi dal progetto nonché i rischi e i carichi associati sono stati valutati correttamente dai ricercatori e rispettano la proporzionalità richiesta dalla legge (lett. b). Bisogna infine controllare che siano soddisfatti i requisiti di qualità scientifica (lett. c) e che i ricercatori dispongano della formazione e dell’esperienza necessarie nonché dei locali e delle attrezzature adatti (lett. d).

Secondo la lettera e, la commissione d’etica deve anche verificare che siano adempite le altre esigenze legali relative alla tutela degli interessati. Queste esigenze variano a seconda delle persone oggetto del progetto. Per i progetti di ricerca con persone incapaci di discernimento, ad esempio, bisogna garantire che senza il loro coinvolgimento non possono essere ottenuti risultati equivalenti (cfr. art. 17), che le prescrizioni specifiche relative all’informazione e al consenso sono rispettate (cfr. artt. 18 e 19 lett. a) e – per i progetti di ricerca senza beneficio

177 Nelle legislazioni cantonali, i termini di «autorizzazione» e «approvazione» sono utilizzati in parte già oggi al posto della terminologia corrente, come «parere favorevole» (cfr. ad esempio § 29 della Patientinnen- und Patientengesetz del 5 aprile 2004 del Canton Zurigo o l’art. 3 della Forschungsverordnung del 17 giugno 1998 del Canton Berna).

178 In particolare la legge sui trapianti contiene ulteriori condizioni legali sulla protezione delle persone interessate (cfr. commento alla lett. e).