Rapporto Legge

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine

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5 della legge sulla procedura amministrativa181). Di conseguenza il capoverso 1, secondo cui le conclusioni della commissione d’etica sono emanate sotto forma di decisioni formali, rappresenta una semplice dichiarazione, volta a evitare le incongruenze e incertezze della prassi attuale182. Il fatto di motivare adeguatamente le decisioni corrisponde anche alla teoria e alla prassi riconosciute. Questo obbligo di motivazione comprende in particolare l’indicazione dei motivi determinanti per le valutazioni negative e la formulazione di condizioni (cfr. art. 5 cpv. 3 della legge sulla procedura amministrativa).

Variante dei Cantoni

Le decisioni delle commissioni d’etica possono essere impugnate mediante i consueti rimedi giuridici previsti dal diritto procedurale cantonale e successivamente mediante ricorso al Tribunale federale (cpv. 2)183. L’avamprogetto di legge rinuncia a creare un’istanza di ricorso specifica per le decisioni delle commissioni d’etica, dato che il numero di ricorsi sarà probabilmente molto basso. Per il resto le esperienze finora raccolte mostrano che sono soprattutto gli aspetti formali a essere contestati mediante ricorso, mentre i contenuti non sono messi in discussione. La preoccupazione che le regolari istanze di ricorso non dispongano delle conoscenze tecniche necessarie per eventuali esami contenutistici è inoltre ingiustificata per due motivi: da un lato l’istanza di ricorso può avvalersi della consulenza di esperti, nella misura in cui non dispone delle conoscenze necessarie; dall’altro è prassi corrente che nelle questioni specifiche le istanze di ricorso s’impongano una certa prudenza dal momento che di norma le autorità che emettono la decisione dispongono di conoscenze più precise in materia.

Nell’interesse di un’unitarietà nazionale della prassi giudiziaria, l’Ufficio federale della sanità pubblica deve avere la possibilità di inoltrare ricorso al Tribunale federale contro le decisioni dell’ultima istanza cantonale184. Ciò è ipotizzabile in particolare nei cosiddetti «leading cases».

Variante della Confederazione

Contro le decisioni delle commissioni d’etica sono disponibili i consueti rimedi giuridici previsti dal diritto amministrativo federale (ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 44 della legge sulla procedura amministrativa) (cpv. 2). Con l’entrata in vigore della nuova organizzazione giudiziaria a livello federale, il Tribunale amministrativo federale rappresenta la prima istanza di ricorso185. La decisione del Tribunale amministrativo federale può a sua volta essere sottoposta al Tribunale federale per un nuovo esame (cpv. 3). Per il resto si rimanda ai commenti sulla variante cantonale.

2.8 Capitolo 8: Commissioni d’etica

181 RS 172.021.

182 Almeno per il settore degli agenti terapeutici e dei trapianti, disciplinato dal diritto federale, già oggi si parte dal presupposto che i pareri delle commissioni d’etica sono materialmente considerate una decisione.

183 Ciò è previsto in parte già oggi nelle legislazioni cantonali (ad esempio all’art. 22 della Forschungsverordnung del Canton Berna nella versione del 28 maggio 2003).

184 Il diritto di ricorso di un ufficio federale richiede una base giuridica formale (cfr. art. 103 lett. b della legge federale del 16 dicembre 1943 sull’organizzazione giudiziaria (OG; RS 173.110); questa disposizione sarà presumibilmente sostituita dall’art. 89 cpv. 2 lett. a della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; FF 2005 3643) nel 2007.

185 Cfr. art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; FF 2005 3689). La LTAF entrerà in vigore presumibilmente nel 2007.