Rapporto Legge

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 109Fedlex · Rapporto esplicativo

dente autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 69 (variante cantonale: i Cantoni o il Dipartimento competente; variante federale: il Consiglio federale o l’Ufficio federale).

Nell’interesse della trasparenza e in considerazione delle norme sulla ricusazione, il capoverso 2 obbliga i membri delle commissioni d’etica a rivelare i loro legami d’interesse (ad esempio funzioni in ospedali e altri istituti di ricerca, appartenenza a istituzioni di promozione della ricerca e imprese economiche). In merito a questi legami, ogni commissione d’etica tiene un elenco accessibile al pubblico.

Premesso che la trasparenza e l’imparzialità delle decisioni delle commissioni d’etica sono una premessa indispensabile per la loro qualità e credibilità, il capoverso 3 prescrive che in caso di legittima suspicione singoli membri si astengano.

2.8.3 Composizione (Art. 68)

Le commissioni d’etica devono avere una composizione interdisciplinare (cpv. 1). Tra i membri devono figurare esperti di diversi settori: esperti del settore sanitario e delle discipline specifiche in cui rientrano i progetti di ricerca da valutare, in particolare medici di vari indirizzi (compresa la psichiatria), altri esperti medici segnatamente in psicologia clinica e nelle cure nonché un esperto di biometria. Nella commissione d’etica devono inoltre sedere persone con una formazione in materia di etica, scienze sociali e diritto.

Nella scelta dei membri bisogna prestare attenzione a che dispongano delle competenze professionali necessarie per garantire la composizione della commissione suesposta come pure di esperienza nel campo della ricerca sull’essere umano (cpv. 2). I membri sono inoltre tenuti a seguire regolarmente formazioni e corsi di aggiornamento, in modo da vantare sempre le conoscenze attuali necessarie per la loro attività di valutazione.

Sarà impossibile che la commissione d’etica disponga di tutto il sapere necessario per valutare perfettamente tutti gli aspetti dei progetti di ricerca in tutti settori (ad es. nel caso di oggetti di ricerca piuttosto rari). Possono sorgere anche questioni di principio la cui valutazione richiede assolutamente un secondo parere. In questi casi, è indispensabile fare appello a consulenze esterne, di singoli esperti o di organismi (cpv. 3).

Variante dei Cantoni

Vari aspetti in materia di composizione sono armonizzati a livello internazionale. Nei limiti del diritto esecutivo e tenuto conto delle norme e delle regolamentazioni riconosciute a livello internazionale, il Consiglio federale può definire ulteriori criteri, ad esempio la composizione in cui le commissioni possono decidere (cpv. 4).

Variante della Confederazione

Il capoverso 4 è stralciato dal momento che al Consiglio federale spetta comunque la competenza di emanare le disposizioni di diritto esecutivo e, di riflesso, di prescrizioni dettagliate sulla composizione.

2.8.4 Organizzazione (Art. 69)

Come illustrato alla cifra1.2.8.2, l’avamprogetto di legge mette in discussione due varianti per l’organizzazione (e di conseguenza per la procedura) delle commissioni d’etica. La cosiddetta