Rapporto Legge

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 108Fedlex · Rapporto esplicativo

2.8.1 Scopo e compiti (Art. 66)

Ai sensi dell’avamprogetto di una disposizione costituzionale sulla ricerca sull’essere umano, è tra l’altro ammesso svolgere un progetto di ricerca solo se un esame indipendente stabilisce che è garantita la tutela delle persone interessate (art. 118a cpv. 2 lett. a cifra 2). Dato che questo esame è condotto dalle commissioni d’etica186, queste ultime verificano, da un lato, prima della realizzazione di un progetto di ricerca o della messa in esercizio di una biobanca il rispetto delle disposizioni legali nell’ambito delle procedure di autorizzazione (lett. a; cfr. anche commenti agli artt. 56 e 57). Dall’altro, alle commissioni d’etica è attribuita una funzione generale di vigilanza sulle attività di ricerca sull’essere umano (lett. b), che comprende innanzitutto – conformemente alla prassi attuale – l’accettazione e l’elaborazione delle notifiche e delle domande di modifica, che i ricercatori devono indirizzare alla commissione d’etica competente. La funzione di vigilanza include anche il compito di sorvegliare il rispetto delle disposizioni di legge nell’ambito delle attività di ricerca, ad esempio attraverso ispezioni periodiche o la richiesta di prove e informazioni (in merito agli strumenti dell’attività di vigilanza cfr. art. 75 e 76). Le commissioni d’etica possono intervenire sulla base di diversi elementi: le notifiche e i rapporti dei ricercatori possono dar adito a ulteriori accertamenti; la commissione d’etica competente segnala possibili irregolarità da verificare; le valutazioni dei rischi della commissione d’etica comportano verifiche dei progetti di ricerca e delle biobanche.

Per principio, le commissioni d’etica esercitano già sia la funzione di autorizzazione che quella di vigilanza – seppure in misura ridotta data la scarsità di risorse187. L’avamprogetto di legge rafforza la loro posizione e le loro competenze rispetto alla situazione attuale, di modo che nell’interesse di una prassi d’esame coerente e qualitativamente ineccepibile la disponibilità di competenze specialistiche e lo stanziamento di risorse sufficienti dovranno essere oggetto di particolare attenzione (cfr. art. 68 e 69 cpv. 3 e 4). Il ruolo centrale occupato dall’attività d’esame delle commissioni d’etica è ulteriormente valorizzato dalla scelta di non sottoporre più – come previsto finora dalla prassi – un progetto di ricerca a una seconda autorità per esaminarlo nell’ottica della tutela delle persone interessate188.

Tra l’altro, il trasferimento delle funzioni di vigilanza alle commissioni d’etica non modifica la responsabilità per le attività di ricerca: i responsabili dell’esecuzione corretta del progetto di ricerca o della gestione regolare della biobanca restano i ricercatori, che devono anche rispondere di eventuali irregolarità. Le commissioni d’etica – come le altre autorità – possono essere chiamate a rispondere nell’ambito delle legislazioni sulla responsabilità dello Stato se non hanno svolto correttamente la loro funzione di vigilanza e controllo. La responsabilità dei singoli membri si orienta allo statuto o al diritto del personale pertinente.

2.8.2 Indipendenza (Art. 67)

Il capoverso 1 stabilisce che le commissioni d’etica devono prendere le loro decisioni in assoluta indipendenza, segnatamente non devono sottostare a istruzioni da parte della corrispon-

186 In questo senso alle commissioni d’etica incombe un compito pubblico di polizia sanitaria (cfr. in riferimento alla legislazione sugli agenti terapeutici cifra 3.2 della decisione del Tribunale federale 2A.450/2002 del 4 luglio 2002).

187 Le disposizioni del diritto cantonale utilizzano spesso il termine di «sorveglianza» invece di «vigilanza» (cfr. § 6 della Verordung über die kantonale ethische Kommission del Canton Argovia del 4 agosto 2004 e l’art. 17 del Règlement sur la recherche biomedicale del Canton Vaud del 19 marzo 2003).

188 In particolare viene soppresso il secondo esame globale per le sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici eseguito da Swissmedic che si limita ora unicamente al controllo degli aspetti concernenti gli agenti terapeutici (cfr. art. 54 cpv. 2 legge sugli agenti terapeutici nella versione modificata per effetto della presente legge).