Rapporto Legge
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine
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variante dei Cantoni riprende la situazione attuale e prevede unicamente adeguamenti puntuali, mentre la variante della Confederazione comporta una nuova struttura organizzativa, diretta dalla Confederazione. Questa struttura non fa però capo a un’autorità centrale, ma prevede centri regionali, supracantonali. I dettagli:
Variante dei Cantoni
Secondo il capoverso 1, i Cantoni designano la commissione d’etica competente sul territorio cantonale e ne scelgono i membri. I Cantoni sono liberi anche nel fissare le competenze interne e le procedure di designazione e scelta. Essi esercitano inoltre la vigilanza sulle commissioni d’etica. Siccome queste ultime sono indipendenti nella loro attività decisionale (art. 67), la competenza di vigilanza si riferisce in particolare ad aspetti amministrativi, organizzativi e finanziari ed equivale in questo senso a un’alta vigilanza.
Il capoverso 2 evidenzia il fatto che, in previsione della disponibilità delle competenze necessarie e nell’interesse di un’adeguata armonizzazione della prassi di valutazione, può essere opportuno unire le forze. La disposizione prevede quindi espressamente (e a titolo puramente declaratorio) la possibilità di una cooperazione intercantonale, con la costituzione di una commissione comune da parte di due o più Cantoni o l’attribuzione della competenza per il proprio territorio alla commissione d’etica di un altro Cantone. Per il resto – sempre ai fini di un’adeguata uniformità – ogni Cantone può designare un’unica commissione d’etica competente per la valutazione della attività di ricerca. Si vuole in tal modo evitare che vi siano commissioni d’etica competenti unicamente per un determinato ospedale o settore e, di conseguenza, che all’interno dello stesso Cantone possano svilupparsi prassi differenti. Anche le procedure a due livelli, che prevedono una conferma (di norma formale) del parere delle commissioni d’etica da parte di una commissione d’etica centrale superiore, non saranno più possibili.
Per consentire alle commissioni d’etica di svolgere i loro compiti, è fondamentale dotarle di sufficienti risorse. Il capoverso 3 decreta che questo obbligo incombe ai Cantoni. Essi devono in particolare prevedere infrastrutture (locali, informatica, ecc.) nonché risorse umane adeguate. Siccome le commissioni d’etica continueranno a essere delle autorità di milizia e i singoli membri dovranno concentrarsi sulla valutazione degli aspetti materiali, è opportuno che l’accettazione delle domande, la risposta alle richieste, la completezza o l’esame preliminare dei dati nonché le attività amministrative siano affidati a un segretariato competente, del quale
– visti i compiti – deve far parte almeno una persona con una formazione scientifica o accademica (eventualmente accanto a personale amministrativo). Oltracciò rientra nella competenza dei Cantoni valutare se rendere (parzialmente) professionale il presidio delle commissioni d’etica. Ovviamente spetta ai Cantoni o alle commissioni d’etica stesse disciplinare le procedure in dettaglio in un regolamento. Il capoverso 4 prevede unicamente che questo regolamento sia accessibile al pubblico.
Variante della Confederazione
Il capoverso 1 attribuisce al Consiglio federale il compito di designare le commissioni d’etica e di sceglierne i membri. A tal fine prende contatto con i Cantoni interessati e sente il loro parere in particolare sulla costituzione delle regioni prevista. In proposito, il capoverso 2 contiene i criteri necessari (elenco non esaustivo): bisogna tener conto segnatamente del carico di