Rapporto Legge
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine
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lavoro prevedibile e delle regioni linguistiche. È quindi ipotizzabile che i settori di competenza possano essere formati in particolare attorno alle università, ai maggiori ospedali cantonali o ad altri centri con intense attività di ricerca in ambito sanitario. Ciò comporterebbe la designazione di circa 8-12 commissioni d’etica regionali e garantirebbe che le commissioni siano a conoscenza delle condizioni professionali e operative nel centro di ricerca.
Il capoverso 3 assegna il compito di vigilanza al Consiglio federale, che può delegarlo all’Ufficio federale della sanità pubblica. Vista l’indipendenza decisionale di cui godono le commissioni d’etica (art. 67), la vigilanza si limita al controllo dell’andamento degli affari ed equivale pertanto a un’alta vigilanza. I capoversi 4 e 5 rispecchiano le disposizioni della variante cantonale (cpv. 3 e 4): si rinvia quindi ai commenti corrispondenti.
2.8.5 Finanziamento (Art. 70)
Variante dei Cantoni
Il finanziamento delle commissioni d’etica deve essere assicurato dai Cantoni. Oggi, le commissioni d’etica si finanziano in ampia misura attraverso emolumenti, una soluzione che appare adeguata anche per il futuro e può continuare a essere garantita dai Cantoni. I Cantoni sono inoltre liberi di stanziare un contribuito di base per la gestione delle commissioni d’etica o di fissare gli emolumenti in modo tale da coprire tutte le spese (le spese per il personale e gli indennizzi ai membri come pure i costi per l’infrastruttura, i corsi di formazione e aggiornamento, ecc.).
Variante della Confederazione
Secondo il capoverso 1, la Confederazione ha il dovere di assicurare il finanziamento delle commissioni d’etica. Il capoverso 2 assicura la base per il prelievo di emolumenti che il Consiglio federale fissa mediante ordinanza, in base ai principi riconosciuti.
2.8.6 Coodinamento e informazione (Art. 71)
Sia con la variante cantonale che con quella federale, devono essere migliorati il coordinamento e la concertazione tra le commissioni d’etica, da un lato, e tra le commissioni d’etica e altre autorità di controllo, dall’altro. L’avamprogetto di legge crea la base per svolgere questi compiti e, in entrambe le varianti, designa l’Ufficio federale della sanità pubblica quale autorità competente, anche se i compiti devono anche poter essere delegati a terzi (indipendenti). Inoltre, le informazioni disponibili sulle attività delle commissioni d’etica e sulle condizioni quadro della ricerca sull’essere umano (ad esempio dati di base sulle domande trattate, settori della ricerca interessati, ecc.) devono essere migliorate rispetto alla situazione attuale e raggruppate a livello nazionale presso l’Ufficio federale.
Variante dei Cantoni
Siccome la responsabilità di un’esecuzione efficace spetta chiaramente ai Cantoni, secondo il capoverso 1 all’Ufficio federale è attribuito unicamente – ma comunque – il compito di promuovere il coordinamento. Un compito menzionato espressamente è quello di assicurare il coordinamento in materia di formazione e aggiornamento, provvedendo affinché sia organizzato regolarmente un programma di formazione e aggiornamento armonizzato e comune, al di