Rapporto Legge

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine

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là delle frontiere cantonali. Accanto alla formazione e all’aggiornamento va creata una piattaforma e devono essere organizzati incontri a intervalli regolari che permettano alle commissioni d’etica di discutere le questioni attuali tra di loro e con altre autorità di controllo e, se del caso, di giungere a soluzioni armonizzate.

Per consentire una panoramica attuale sull’attività delle commissioni d’etica a livello federale e sull’evoluzione delle attività di ricerca, secondo il capoverso 2 le commissioni devono presentare all’Ufficio federale un rapporto annuale, che indichi in particolare il numero di domande e notifiche pervenute nonché il loro trattamento (rifiuto, imposizione di condizioni e misure, ecc.), la distribuzione delle domande tra i vari settori della ricerca (ricerca sui farmaci, ricerca in chirurgia, ecc.) nonché le attività di vigilanza svolte (ad esempio ispezioni) e i loro risultati.

Secondo il capoverso 3, l’Ufficio federale pubblica un elenco delle commissioni d’etica designate dai Cantoni e informa l’opinione pubblica sui temi trattati in base ai rapporti d’attività ricevuti nonché alla sua attività di coordinamento.

Variante della Confederazione

Secondo il capoverso 1, l’Ufficio federale deve assicurare il coordinamento e organizzare la formazione e il perfezionamento professionale. Rispetto alla variante cantonale, la Confederazione, rispettivamente l’Ufficio federale hanno più obblighi, come emerge del resto dal capoverso 4: ai sensi di questa disposizione, l’Ufficio federale può emanare direttive vincolanti di tipo formale (ad esempio sui moduli) e materiale (ad esempio sul rispetto di singoli requisiti di legge) allo scopo di armonizzare la prassi in materia di valutazione. Ovviamente, queste direttive dovranno essere elaborate d’intesa con le commissioni d’etica e altre autorità di controllo interessate, segnatamente Swissmedic. I capoversi 2 e 3 rispecchiano le disposizioni della variante cantonale: si rinvia quindi ai rispettivi commenti.

2.9 Capitolo 9: Esecuzione

2.9.1 Registro degli studi (Art. 72)

Per favorire la trasparenza della ricerca189 ed evitare doppioni è prevista l’iscrizione dei progetti di ricerca autorizzati e di un compendio dei risultati in un registro accessibile al pubblico (cpv. 1). È così soddisfatta una richiesta avanzata sia dai ricercatori stessi che dall’industria, dalle organizzazioni di consumatori e pazienti e dagli editori di pubblicazioni scientifiche. Con la registrazione, ogni progetto realizzato in Svizzera è identificato chiaramente, il che permette in particolare di individuare eventuali pubblicazioni multiple. Siccome solo una minima parte dei risultati dei progetti di ricerca realizzati è riportata nelle pubblicazioni scientifiche, la pubblicazione di tutti i risultati della ricerca sotto forma di compendio permette inoltre agli specialisti e al pubblico interessato di venire a conoscenza di tutti i progetti. Ciò può essere particolarmente utile per i progetti che non producono i risultati attesi oppure sono interrotti o modificati.

189 Cfr. in proposito l’avamprogetto dell’art. 118a cpv. 3 della Costituzione federale.