Rapporto Legge
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine
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organi esecutivi di milizia che i privati a cui si è eventualmente fatto appello per l’adempimento di compiti speciali. L’obbligo del segreto vige tanto a livello federale quanto per gli organi esecutivi cantonali.
In caso di violazione di questo obbligo sono applicabili gli articoli 320 (violazione del segreto d’ufficio) o 321 (violazione del segreto professionale) del codice penale191.
2.9.4 Misure della commissione d’etica (Art. 75)
Se nell’ambito della loro attività di autorizzazione e vigilanza le commissioni d’etica constatano che le prescrizioni della presente legge non sono rispettate, giusta il capoverso 1 possono ordinare tutte le misure adeguate al caso per ripristinare la legalità. Ai sensi del capoverso 2, in caso di minaccia per le persone interessate devono essere ordinate misure per proteggerle, la cui intensità deve essere adeguata in particolare all’entità della minaccia. In presenza di lacune gravi o violazioni evidenti delle disposizioni di legge, possono essere opportune anche la revoca (eventualmente parziale) o la sospensione (parziale) delle autorizzazioni rilasciate – in combinazione con l’eventuale interruzione del progetto rispettivamente la chiusura (parziale) della biobanca. In caso di minaccia diretta, la commissione d’etica può inoltre prendere le necessarie misure cautelari. Queste misure possono essere ordinate anche in caso di sospetto e in vista di ulteriori accertamenti. In determinati settori (ad esempio la medicina dei trapianti, gli agenti terapeutici, la radioprotezione), le sperimentazioni cliniche possono essere esaminate anche dall’Ufficio federale della sanità pubblica o da Swissmedic, che sulla base di questo esame possono anche ordinare delle misure. Contemporaneamente, in virtù della separazione dei compiti introdotta con la legge sulla ricerca umana, la commissione d’etica competente è incaricata di vigilare sul corretto svolgimento di tutti i progetti di ricerca. Per sfruttare le sinergie ed evitare doppioni sono indispensabili l’informazione e il coordinamento reciproci sulle misure previste, come previsto al capoverso 3.
2.9.5 Facoltà di controllo della commissione d’etica (Art. 76)
Secondo l’articolo 66 lettera b, le commissioni d’etica hanno il compito di sorvegliare lo svolgimento delle attività di ricerca. Per assolvere questo obbligo di vigilanza e di controllo, esse devono avere la possibilità di verificare il corretto svolgimento dei progetti di ricerca e la gestione legale delle biobanche sul posto. I controlli possono essere avviati in seguito a un’analisi dei rischi da parte delle commissioni d’etica o a informazioni pervenute a queste ultime. Affinché la commissione d’etica competente disponga delle informazioni necessarie per assolvere i suoi compiti, in virtù del capoverso 1 può esigere le informazioni e i documenti necessari a titolo gratuito.
Secondo il capoverso 2, la commissione d’etica può anche eseguire ispezioni sul posto per farsi un’idea delle attività di ricerca. Le ispezioni possono essere annunciate o meno e di norma sono effettuate in presenza di un responsabile del centro di ricerca. Finora, a causa della scarsità di risorse le commissioni d’etica cantonali erano raramente in grado di eseguire direttamente i controlli. Per alleggerire il loro operato, va quindi concessa loro la possibilità di in-
191 RS 311.0.