Rapporto Legge

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine

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caricare ispettorati cantonali o regionali (ad esempio quelli di cui all’art. 60 cpv. 3-5 LATer), farmacisti o medici cantonali di condurre le ispezioni sul corretto svolgimento dei progetti di ricerca, sempre che questi ultimi possano comprovare di disporre delle necessarie conoscenze tecniche.

Un controllo efficiente dei progetti di ricerca è possibile solo se i ricercatori sono assoggettati a un obbligo di collaborazione in tal senso nei confronti delle commissioni d’etica, come previsto al capoverso 3. Le persone controllate devono ad esempio fornire le informazioni necessarie, presentare i documenti richiesti e concedere l’accesso ai locali.

2.10 Capitole 10: Disposizioni penali

L’avamprogetto di legge segue la parte generale del codice penale nella versione del 13 dicembre 2002192 e distingue tra delitti (art. 77) e contravvenzioni (art. 78) a seconda della gravità del reato. I delitti sono puniti con una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria193, mentre le contravvenzioni sono punite con una multa194.

2.10.1 Delitti (Art. 77)

Secondo il capoverso 1 lettera a commette un delitto chi intenzionalmente svolge un progetto di ricerca o preleva materiali per una biobanca senza autorizzazione, mettendo in pericolo la salute delle persone interessate (cosiddetto reato di pericolo concreto). La salute è messa in pericolo quando secondo il normale corso delle cose sussiste la probabilità o una forte possibilità che sia compromessa. Se tale pericolo si concretizza e la salute è danneggiata, sono applicabili le disposizioni della parte speciale del codice penale195 (CP) sui reati contro la vita e l’integrità della persona196. In assenza di pericoli per la salute, si tratta di una contravvenzione ai sensi dell’articolo 78 capoverso 1 lettera a.

Commette un delitto anche chi svolge un progetto di ricerca senza il consenso necessario ai sensi della presente legge (lett. b) rispettivamente chi preleva, rileva o riutilizza materiale biologico o dati personali senza il consenso necessario giusta la presente legge (lett. c). Queste norme penali tutelano sostanzialmente il diritto all’autodeterminazione sul proprio corpo e sull’informazione nonché il diritto all’integrità fisica.

Commette un delitto chi aliena o acquista il corpo umano o sue parti dietro compenso (lett. d). Il commercio di materiale biologico umano è immorale per principio e lesivo della dignità umana.

Commette un delitto anche chi chiede a una donna incinta di mettere a disposizione il suo embrione o feto per un progetto di ricerca prima che essa abbia deciso di interrompere la gravidanza (lett. e).

Può essere punito con una pena privativa della libertà chi stabilisce il momento e il metodo di interruzione della gravidanza nell’interesse di un progetto di ricerca (lett. f). Oltre che influen-

192 FF 2002 7351; l’entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2007.

193 Art. 10 cpv. 3 del codice penale (stato 13 dicembre 2002).

194 Art. 103 del codice penale (stato 13 dicembre 2002).

195 RS 311.0.

196 Art. 111 segg. del codice penale (RS 311.0).