Rapporto Legge

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine

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zare negativamente il benessere psichico della donna incinta, una violazione dell’articolo 54 capoverso 2 può anche mettere in pericolo o danneggiare la sua salute.

Secondo la lettera g, infine, commette un delitto chi utilizza feti provenienti da interruzioni di gravidanza e aborti spontanei per un progetto di ricerca prima che ne sia stato accertato il decesso.

Se uno degli atti summenzionati è commesso per mestiere, secondo il capoverso 2 la pena è una pena privativa della libertà non inferiore a un anno, a cui può essere cumulata una pena pecuniaria. Se, invece, l’autore ha agito per negligenza è comminata una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere (capoverso 3).

2.10.2 Contravvenzioni (Art. 78)

Secondo il capoverso 1 lettera a è punito con la multa chi adempie la fattispecie di cui all’articolo 77 capoverso 1 lettera a, senza che sia messa in pericolo la salute delle persone interessate. Per adempiere la fattispecie è sufficiente che non sia stata rilasciata nessuna delle autorizzazioni richieste dalla presente legge.

È passibile delle stesse sanzioni chi gestisce una biobanca senza che siano soddisfatti i presupposti previsti dalla presente legge (lett. b).

A tenore del capoverso 2, il tentativo e la complicità sono punibili anche nel caso delle contravvenzioni197. In deroga all’articolo 109 CP il capoverso 3 fissa a cinque anni i termini di prescrizione sia per le contravvenzioni sia per le relative pene, siccome la complessità che spesso assume l’accertamento della fattispecie rende necessaria una proroga dei termini. Si è rinunciato a definire il principio dell’opportunità, del resto già contemplato dall’articolo 52 CP (stato 13 dicembre 2002).

2.10.3 Competenze e diritto penale amministrativo (Art. 79)

Il capoverso 1 stabilisce che il perseguimento penale dei reati contemplati nella legge sulla ricerca umana e nelle pertinenti disposizioni d’esecuzione spetta ai Cantoni. In merito alle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici, occorre invece tener presente che, nell’ambito di competenza della Confederazione, il perseguimento penale giusta l’articolo 86 segg. della legge sugli agenti terapeutici spetta all’Istituto per gli agenti terapeutici (cfr. art. 90 cpv. 1 LATer). Questa competenza non è modificata dalla legge sulla ricerca umana.

In virtù dell’articolo 1 della legge federale del 22 marzo 1974198 sul diritto penale amministrativo (DPA), questa è applicabile direttamente solo nei casi in cui il perseguimento e il giudizio per un’infrazione sono demandati a un’autorità federale. Ai sensi del capoverso 2, gli articoli 6, 7 e 15 DPA sono applicabili anche per le autorità cantonali incaricate di un procedimento. In deroga alla parte generale del CP, applicabile in via generale, il diritto penale amministrativo prevede agli articoli 6 e 7 una regolamentazione speciale per le infrazioni commesse in aziende e da mandatari. L’articolo 6 DPA facilita l’azione contro la direzione aziendale consentendo di punire eventualmente anche il padrone dell’azienda, il datore di lavoro, il man-

197 Cfr. art. 105 cpv. 2 del codice penale (stato 13 dicembre 2002).

198 RS 313.0.