Rapporto Legge

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 117Fedlex · Rapporto esplicativo

dante o la persona rappresentata, oltre alla persona fisica che ha commesso il reato nell’azienda. Spesso, infatti, anche queste persone sono coinvolte, senza che si tratti necessariamente di correità, istigazione o complicità ai sensi del diritto penale. Per i casi meno gravi (segnatamente in caso di multa fino a 5'000 franchi e provvedimenti istruttori sproporzionati rispetto alla pena), la disposizione speciale di cui all’articolo 7 DPA permette quindi di rinunciare alla determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 DPA e di condannare al loro posto l’azienda. L’articolo 15 DPA (falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione) è una fattispecie speciale della falsità in documenti di cui all’articolo 251 CP, che si riferisce in particolare alla legislazione amministrativa federale. La pena è meno grave di quella prevista all’articolo 252 CP, ma la fattispecie di reato è più ampia: comprende infatti anche l’inganno ai danni dell’amministrazione.

2.11 Capitolo 11: Disposizioni finali

2.11.1 Modifica del diritto vigente (Art. 80)

Siccome comprendono più di una pagina, le disposizioni relative alla modifica del diritto vigente sono raccolte in allegato.

2.11.2 Disposizioni transitorie (Art. 81)

In particolare ai fini della completezza del registro degli studi previsto all’articolo 72, in cui devono essere iscritti tutti i progetti di ricerca autorizzati, è necessaria una notifica a posteriori dei progetti in corso, già autorizzati da una commissione d’etica riconosciuta dal Cantone. I progetti in corso devono essere notificati alla commissione d’etica competente entro sei mesi (cpv. 1).

Per garantire l’uguaglianza davanti alla legge e un’equa protezione delle persone interessate, secondo il capoverso 2 tutti i progetti di ricerca assoggettati ad autorizzazione ai sensi della presente legge, che però sono stati avviati prima dell’entrata in vigore di quest’ultima e non sono ancora stati valutati da una commissione d’etica riconosciuta dal Cantone, devono essere presentati alla commissione d’etica competente per autorizzazione entro sei mesi. Si vuole così evitare che la protezione delle persone interessate resti incontrollata per anni a causa delle diverse date d’inizio dei progetti e che i progetti di ricerca siano oggetto di disparità di trattamento.

L’articolo 48 impone alle biobanche tutta una serie di requisiti, che devono essere definiti per iscritto e fare oggetto di una notifica. Gli stessi requisiti si applicano anche alle raccolte esistenti di materiali codificati e no, destinati a essere utilizzati esclusivamente o anche per scopi di ricerca. Nell’interesse dell’uguaglianza davanti alla legge, le raccolte esistenti devono essere notificate alla commissione d’etica competente entro sei mesi (cpv. 3).

La presente legge vincola all’obbligo di autorizzazione la gestione di una biobanca di grande entità o di una biobanca per cui è necessario prelevare materiale. Al fine di garantire al più presto la protezione delle persone a cui è prelevato materiale, un’esecuzione efficiente e unitaria nonché un’utilizzazione delle biobanche che soddisfi i requisiti di legge, il capoverso 4 prevede l’obbligo di presentare alla commissione d’etica competente una domanda corrispondente entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.