Rapporto Legge

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 118Fedlex · Rapporto esplicativo

2.11.3 Referendum ed entrata in vigore (Art. 82)

La presente legge sottostà al referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera a della Costituzione federale (cpv. 1). Il capoverso 2 autorizza il Consiglio federale a determinare la data di entrata in vigore.

2.12 Commento all’allegato dell’avamprogetto di legge

2.12.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati199

Articolo 32

I compiti dell’incaricato alla protezione dei dati sono ridotti in seguito alla soppressione della commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica ai sensi dell’articolo 321bis del codice penale. Secondo la variante della Confederazione, l’incaricato deve restare a disposizione delle commissioni d’etica per prestare consulenza in materia di diritto sulla protezione dei dati (cpv. 1), mentre nella variante dei Cantoni tra i suoi compiti non figura la consulenza alle commissioni cantonali.

Per il resto, l’incaricato alla protezione dei dati è esonerato da tutti gli altri compiti di cui all’articolo 32: il compito di sorvegliare il rispetto dell’autorizzazione passa infatti alle commissioni d’etica (abrogazione del cpv. 2), in merito al diritto di ricorso dell’amministrazione centrale decide l’Ufficio federale della sanità pubblica (abrogazione del cpv. 3) e l’informazione ai pazienti sui loro diritti è promossa attraverso la verifica delle commissioni d’etica (abrogazione del cpv. 4).

Articolo 33 capoverso 1 lettera c (abrogato)

Secondo la variante dei Cantoni, la protezione giuridica è retta dalla consueta via ricorsuale: la Commissione federale della protezione dei dati non rappresenta quindi più un’autorità di ricorso per le decisioni della commissione d’etica. Nella variante della Confederazione, l’autorità di ricorso resta in ogni caso il Tribunale amministrativo federale.

2.12.2 Codice penale del 21 dicembre 1937200

Articolo 321bis capoversi 2 - 7

Le disposizioni concernenti i presupposti e la procedura per la rivelazione di segreti professionali nella ricerca medica nonché l’organizzazione della commissione peritale competente sono abrogate, dato che la regolamentazione in materia figura ora all’articolo 45 e i compiti della commissione peritale sono assegnati alle commissioni d’etica. Il capoverso 2 prevede l’autorizzazione a rivelare segreti professionali secondo l’articolo 321 del codice penale, a condizione che esista una corrispondente autorizzazione della commissione d’etica competen-

199 RS 235.1.

200 RS 311.0.