Rapporto Legge
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine
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milizia indipendente, a composizione interdisciplinare. Tenuto conto del carico di lavoro che graverà sulla commissione di milizia e al fine di garantire un adempimento efficace sul piano nazionale, è inoltre prevista la creazione di un segretariato con personale debitamente formato. Dal punto di vista procedurale, il diritto federale disciplina ad esempio il disbrigo unitario degli studi multicentrici e – sulla base di direttive internazionali – alcuni singoli aspetti (ad es. termini di valutazione).
Questo modello presenta il vantaggio di potersi reggere sulle strutture esistenti e sull’abituale ripartizione dei compiti tra Cantoni e Confederazione previste dalla legge federale del 15 dicembre 20007 sui medicamenti e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici, LATer). Il fatto che le attività di ricerca sono condotte soprattutto nei Cantoni con grandi istituti di ricerca (ad es. università, ospedali cantonali) è positivo dato che gli enti cantonali possono conoscere meglio i rispettivi poli di ricerca grazie alla loro vicinanza. D’altro canto, questa vicinanza può ripercuotersi negativamente sul criterio dell’indipendenza. Un altro svantaggio si individua nel fatto che il modello non ovvierà alla forte presenza sul piano federale di svariate organizzazioni esecutive (ad es. regolamenti delle commissioni) e di procedure di valutazione, già attualmente bersagliata dalle critiche. In questo campo l’autonomia cantonale ammette direttive federali solo in misura limitata. Occorre infine rilevare che viene mantenuta la possibilità di collaborare sul piano intercantonale. Una possibilità che per i Cantoni più piccoli o per quelli che trattano pochi progetti di ricerca addirittura si impone, vista l’intensa pratica di valutazione necessaria per garantire una certa qualità. Del resto, la cooperazione tra Cantoni è assolutamente auspicabile al fine di armonizzare la prassi di valutazione.
- Variante federale (b): questo modello prevede – rispetto alla situazione attuale – una nuo-
va regolamentazione delle competenze tra Confederazione e Cantoni. Tutti i diritti e i doveri in materia di supervisione e controllo sono affidati alla Confederazione. Le commissioni d’etica sono intese nel senso di organi federali competenti sul piano regionale, i cui membri sono nominati dalla Confederazione, che ne designa inoltre la sede d’intesa con i Cantoni e in base alle regioni linguistiche come pure ai principali poli di ricerca. La Confederazione controlla inoltre le commissioni d’etica e garantisce il loro finanziamento. Oltre ai succitati studi multicentrici e a singoli punti, tutti gli aspetti procedurali sono disciplinati dal diritto federale.
Questo modello, che tiene inoltre conto di alcuni vantaggi della prima variante (in particolare la vicinanza delle commissioni d’etica agli istituti di ricerca), permette di ovviare ampiamente ai problemi attuali (ad es. la scarsa uniformità nell’organizzazione e nella procedura di valutazione). Tra le note negative va invece rilevato che questo modello non può avvalersi delle strutture create negli ultimi anni e che comporterà la soppressione di alcune competenze cantonali.
Entrambi i modelli affidano all’Ufficio federale della sanità pubblica il compito di migliorare la coordinazione e lo scambio di informazioni ed esperienze tra le commissioni d’etica come pure tra queste ultime e altre autorità di valutazione (ad es. Swissmedic). Ciò dovrebbe tra l’altro agevolare l’armonizzazione della prassi di valutazione e controllo in Svizzera. D’intesa con l’Istituto per gli agenti terapeutici e le altre autorità di controllo l’ufficio federale può e-
7 RS 812.21.