Rapporto Legge

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine

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manare direttive volte a dichiarare il carattere vincolante per tutti gli interessati di eventuali provvedimenti di armonizzazione assolutamente necessari (ad es. moduli).

1.2.8.3 Controllo e vie legali

L’avamprogetto getta le basi necessarie affinché le commissioni d’etica possano svolgere i loro compiti nel campo del controllo sui progetti di ricerca in corso e sulle biobanche in funzione. Sulla base di segnalazioni o di constatazioni proprie, le commissioni d’etica hanno la competenza di disporre misure appropriate a tutela dei diretti interessati. Tali misure devono essere coordinate con le autorità federali competenti se concernono progetti di ricerca nel campo degli agenti terapeutici, dei trapianti e della radioprotezione. Viceversa, le autorità federali competenti possono effettuare ispezioni dopo aver informato le commissioni d’etica e adottare i provvedimenti amministrativi necessari.

Le decisioni di una commissione d’etica sono provvedimenti adottati dall’autorità per un singolo caso, si fondano sul diritto federale pubblico e concernono la costituzione, la modificazione o l’annullamento di diritti o di obblighi. Materialmente si tratta pertanto di decisioni ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa (PA). L’avamprogetto di legge prevede espressamente che il parere delle commissioni d’etica è considerato alla stessa stregua di una decisione e soggiace a ricorso. Ciò vale sia per gli aspetti formali della procedura applicata dalle commissioni d’etica sia per la verificabilità dei contenuti delle loro decisioni. In tal modo si evita di istituire un’istanza di ricorso specifica per gli aspetti materiali.

1.2.9 Rapporto con il diritto vigente

In merito al rapporto tra il presente avamprogetto e il diritto vigente si rinvia alla cifra 2.12

1.3 Basi scientifico-naturali

1.3.1 Generi di ricerca

1.3.1.1 Introduzione

Le basi scientifiche intendono offrire uno spaccato della ricerca oggetto del presente avamprogetto di legge, ossia:

- la ricerca su persone (particolarmente vulnerabili),

- la ricerca con materiale biologico e dati personali,

- la ricerca su cadaveri e

- la ricerca su embrioni o feti provenienti da interruzioni di gravidanza o aborti nonché mor-

ti fetali.

Lo spazio riservato dal presente documento a ognuno dei succitati campi di ricerca non rispecchia lo spazio che occupa in pratica. I campi che pongono i problemi etici maggiori (ad es. la ricerca su persone particolarmente vulnerabili) e quelli che vengono disciplinati per la prima volta con il presente avamprogetto (ad es. la ricerca sui cadaveri) sono presentati con maggiore dovizia di dettagli rispetto ai campi eticamente meno delicati come la ricerca condotta su persone in grado di dare il loro consenso con piena cognizione di causa.

8 RS 172.021.