Rapporto Legge

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine

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tuttavia importante appurare al più presto la volontà effettiva del diretto interessato (lett. a), chiedendo il parere dei congiunti o fondandosi su un’eventuale dichiarazione di volontà (consenso del paziente). Se ad esempio è risaputo che una persona normalmente capace di discernimento è per principio contraria alla partecipazione a un progetto di ricerca, bisogna tenerne conto anche se il progetto potrebbe apportarle un beneficio diretto. Altrimenti, fatta riserva di alcuni aspetti specifici del singolo caso, si lederebbe la sua personalità170. A titolo complementare, la lettera b esige per questa ricerca che un medico che non partecipa al progetto di ricerca garantisca assistenza medica alla persona interessata tutelandone gli interessi.

2.3.3.3 Ricerca senza beneficio diretto (Art. 25)

Questo articolo definisce le condizioni da adempiere a complemento all’articolo 24 per condurre in una situazione di emergenza un progetto di ricerca senza benefici diretti: a tenore della lettera a deve comportare rischi e inconvenienti tutt’al più minimi (cfr. commento all’art. 19 lett. b); ai sensi della lettera b deve consentire presumibilmente di acquisire conoscenze fondamentali che a lungo termine possono recare un beneficio a persone con la stessa malattia o lo stesso disturbo o che si trovano nella stessa situazione. Giusta la lettera c non vi devono infine essere indizi che la persona interessata vi si opponga.

2.3.3.4 Consenso successivo o sostitutivo (Art. 26)

Non appena è di nuovo in grado di decidere in merito alla partecipazione a un progetto di ricerca, la persona interessata può fornire a posteriori il proprio consenso o rifiutarlo (cpv. 1). In questo ultimo caso il suo materiale biologico e i suoi dati personali non possono più essere usati per il progetto o la sua valutazione (cpv. 2). Le conseguenze di un rifiuto del consenso sono pertanto analoghe a quelle di un’informazione fallace o incompleta di cui all’articolo 10. Esse sono quindi più severe di quelle previste in caso di revoca del consenso. Giusta l’articolo 39 infatti, se il consenso è revocato, i materiali e i dati possono ancora essere utilizzati in forma anonimizzata per il progetto in corso. La maggiore severità tiene conto del fatto che il soggetto non ha mai fornito il proprio consenso, diversamente dalla situazione contemplata dall'articolo 39.

Un progetto di ricerca in situazione d’emergenza può essere condotto su una persona affetta da un’incapacità di discernimento permanente, ossia a prescindere dalla situazione d’emergenza (persone secondo la sezione 1 del capitolo 3), soltanto se sono adottate anche le misure necessarie per ottenere quanto prima il consenso del rappresentante legale o degli stretti congiunti (cpv. 3). Se, ad esempio, un bambino è trasportato all’ospedale a seguito di un incidente, non è sufficiente adottare le dovute precauzioni per appurare quanto prima la volontà della persona interessata, come recita l’articolo 24 lettera a. Occorre altresì chiedere al più presto possibile il consenso del rappresentante legale (di solito i genitori). Il suo consenso o rifiuto sostituisce anche il capoverso 1 dell’articolo in parola.

170 In tal modo si opera una distinzione rispetto alle condizioni poste a un progetto di ricerca condotto su persone durevolmente incapaci di discernimento, la cui opposizione va osservata solo nel caso di progetti senza un beneficio diretto non per quelli con un beneficio diretto. In una situazione di emergenza bisogna pertanto tenere conto della capacità di discernimento e del pieno diritto all’autodeterminazione della persona normalmente capace di discernimento (cfr. commento all’art. 19 lett. d).