Rapporto Legge
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine
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della società e non devono essere privati della possibilità di partecipare alle sperimentazioni173.
Nell’ambito della ricerca senza benefici diretti si tiene conto del particolare rapporto di dipendenza nel senso che giusta il capoverso 2 i rischi e gli inconvenienti per la persona interessata possono essere tutt’al più minimi (cfr. commento all’art. 19 lett. b). Se, invece, si tratta di un progetto di ricerca con beneficio diretto, anche per le persone private della libertà trovano applicazione le disposizioni sulla ricerca con persone in generale; ciò significa che fa stato la loro capacità di discernimento e la loro maturità.
2.4 Capitolo 4: Ricerca con materiale biologico e con dati personali
Il capitolo 4 comprende tutte le attività relative alla ricerca con materiale biologico e dati personali, ossia dal prelievo di materiali e dal rilevamento di dati alla loro riutilizzazione fino alla conservazione nelle cosiddette biobanche. I singoli sottosettori (disposizioni generali, prelievo, riutilizzazione, biobanche) corrispondono alle quattro sezioni del presente capitolo.
Al prelievo di materiali biologici e al rilevamento di dati personali nell’ambito di un progetto di ricerca con persone non si applicano le disposizioni del presente capitolo bensì quelle concernenti la ricerca con persone (capitoli 2 e 3). Le disposizioni qui di seguito sono valide solo per la riutilizzazione a scopo di ricerca di materiali biologici già prelevati e dati già raccolti (art. 41 segg.).
2.4.1 Sezione 1: Disposizioni generale
2.4.1.1 Sussidiarietà (Art. 35)
Per la ricerca con materiali biologici e dati personali non criptati è necessaria una motivazione speciale dato che comporta un pericolo immediato per la sfera privata della persona interessata. Pertanto, un progetto di ricerca con materiali biologici e dati personali non criptati è ammesso solo se non si possono acquisire conoscenze equivalenti con materiali e dati anonimizzati o criptati. È plausibile che si adducano le ragioni per le quali un preciso progetto di ricerca deve essere condotto con materiali o dati non codificati, ossia i materiali biologici e i dati personali non possono essere anonimizzati né criptati.
2.4.1.2 Diritto all’informazione e a non sapere (Art. 36)
Il diritto all’autodeterminazione assicura alla persona interessata il diritto di essere informata sui risultati concernenti la sua salute. Essa ha tuttavia anche il diritto di rinunciare a tale informazione. Vige pertanto sia un diritto di sapere sia un diritto di non sapere.
173 Deutsch E, Medizinrecht, Springer Verlag, 1997, pag. 398 / come pure: Jung A, Die Zulässigkeit biomedizinischer Versuche am Menschen, Carl Heymanns Verlag KG, 1996, pag. 216.