Rapporto Legge

Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 90Fedlex · Rapporto esplicativo

Per essere ammessa, la ricerca senza beneficio diretto né per la gestante né per il feto deve inoltre apportare un’utilità collettiva fondamentale per altre donne incinte o feti (lett. b). Questa disposizione è motivata dall’esigenza di particolare protezione per il feto e la donna in gravidanza.

2.3.4.5 Progetti di ricerca sui metodi abortivi (Art. 31)

Permettendo di chiedere alla donna incinta di partecipare a un progetto di ricerca sui metodi abortivi solo dopo che ha preso la decisione di interrompere la gravidanza (cpv. 1), si intende evitare che nella sua decisione subisca l’influsso del medico curante. Oltracciò bisogna rispettare i limiti imposti all’interruzione di gravidanza dal codice penale (art. 120 CP172).

Il capoverso 2 recita che nell’ambito della ricerca sui metodi abortivi i rischi e i carichi non sono rilevanti (cfr. art. 29 e 30). Il beneficio di questo tipo di progetto si traduce soprattutto nello sviluppo di metodi abortivi meno gravosi.

2.3.5 Sezione 5: Ricerca con persone private della libertà

2.3.5.1 Sussidiarietà (Art. 32)

Un progetto di ricerca senza beneficio diretto con persone che sono state private della libertà per ordine giudiziale o delle autorità (persone private della libertà) può essere svolto soltanto se conoscenze equivalenti non possono essere acquisite senza il loro coinvolgimento. La privazione della libertà decisa da un’autorità o da un tribunale dev’essere essenziale ai fini dello svolgimento di un progetto. Non è ammesso condurre progetti negli istituti solo perché ospitano persone in detenzione che si trovano in uno specifico rapporto di dipendenza (cfr. cifra

1.3.2.2).

2.3.5.2 Agevolazioni nell’ambito della privazione della libertà (Art. 33)

Dato che la partecipazione ai progetti di ricerca si fonda su base volontaria non può essere vincolata ad agevolazioni nell’ambito della privazione della libertà. Al detenuto non possono essere lasciati intravedere, a titolo di incentivo, una riduzione della detenzione o un trattamento preferenziale. Va altresì rilevato che anche da questi progetti di ricerca non deve derivare svantaggio alcuno per le persone che preferiscono rinunciare alla partecipazione (cfr. art. 9).

2.3.5.3 Ricerca senza beneficio diretto (Art. 34)

Le persone, private della libertà per ordine di un’autorità o di un tribunale, si trovano in un particolare rapporto di dipendenza che non può essere sfruttato. Il bando delle sperimentazioni nelle prigioni matura dalle esperienze storiche negative che hanno raggiunto il loro triste apice nei campi di concentramento. D’altro canto, sempre che si possa essere abbastanza sicuri del loro libero consenso, i detenuti non vanno discriminati rispetto agli altri cittadini: fanno parte

172 RS 311.0.