Rapporto Legge
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine
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raccolte di dati, per la quale va osservata la legislazione vigente in materia di protezione dei dati.
A tenore del capoverso 1 il prelievo di materiale biologico o il rilevamento di dati è ammesso a condizione che il diretto interessato abbia fornito per iscritto il proprio consenso dopo essere stato sufficientemente informato. Inoltre, gli deve essere stato accordato un congruo termine di riflessione. Vigono inoltre le stesse condizioni cui soggiacciono i progetti di ricerca con persone (cfr. art. 8).
Il capoverso 2 contempla i punti essenziali dell’informazione. Il soggetto deve essere informato sullo scopo del prelievo di materiale biologico o sul rilevamento di dati personali, ossia sul prelievo o il rilevamento per un preciso progetto di ricerca o una biobanca o una collezione di dati (lett. a), sui rischi e gli inconvenienti prevedibili, in particolare sul prelievo di materiale biologico per la persona (lett. b), il beneficio atteso per il soggetto stesso o terzi (lett. c), le misure di protezione dei dati personali raccolti (lett. d) e i diritti del soggetto (lett. e). Se al momento del prelievo di materiale biologico e del rilevamento dei dati personali si può già prevedere un’utilizzazione per altri progetti di ricerca, si raccomanda di fornire informazioni anche sulle riutilizzazioni previste. Il vantaggio di tale procedura consiste nel fatto di poter evitare l’onere comportato dalla richiesta di una nuova autorizzazione.
Ai sensi del capoverso 3 il Consiglio federale può prevedere un’informazione più estesa. In merito al prelievo di materiale destinato alle biobanche bisogna menzionare ad esempio le condizioni per la cessione di una biobanca da un gestore a un altro, le informazioni sulle condizioni d’accesso o i provvedimenti in materia di garanzia della qualità.
2.4.2.2 Revoca del consenso (Art. 39)
La persona interessata può revocare in qualsiasi momento il consenso fornito in precedenza e vietare l’uso di materiali o dati personali codificati o no, senza formalità e senza addurne le ragioni. Se il soggetto esercita il proprio diritto di revoca, il materiale biologico e i dati personali come pure i risultati possono essere riutilizzati in forma anonimizzata per il progetto di ricerca in corso. In tal modo si evita, da un canto, che i risultati conseguiti dal progetto vadano persi e, dall’altro, l’anonimizzazione tutela la sfera privata della persona interessata.
2.4.2.3 Altre esigenze (Art. 40)
Per il prelievo di materiale biologico e il rilevamento di dati personali si applicano, oltre agli articoli contemplati dalla presente sezione, anche gli articoli da 8 a 34. A tenore dell’articolo 38 capoverso 2 lettera e la persona interessata deve ad esempio essere informata sul suo diritto di rifiutare il consenso (art. 9). Sono inoltre applicabili le disposizioni in materia di onere e garanzia di cui agli articoli 15 e 16. Se i materiali o i dati personali provengono da persone incapaci di discernimento o da persone capaci di discernimento ma minorenni o interdette, trovano applicazione le disposizioni sul consenso del rappresentante legale o degli stretti congiunti (cfr. capitolo 3 sezioni 1 e 2).