Rapporto Legge
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 92Fedlex · Rapporto esplicativo
Il fatto di conoscere determinate predisposizioni permette alla persona interessata di intervenire a titolo preventivo per evitare una malattia della quale si teme l’insorgenza o per rallentarne il decorso. Ad esempio, il soggetto che conosce la propria predisposizione genetica al cancro al seno o all’intestino può sottoporsi regolarmente ad esami di prevenzione che consentono di intervenire non appena si accertano i sintomi della malattia e vi sono maggiori probabilità di guarigione. Vista l’ampia portata delle conseguenze che determinate predisposizioni genetiche possono avere per la salute, alcune persone preferiscono non pianificare la loro vita, famiglia e salute sulla conoscenza di predisposizioni che solo probabilmente si trasformano in malattia.
Fatte queste premesse, il capoverso 1 prescrive che la persona interessata deve essere informata se da un progetto di ricerca si attendono risultati che possono comportare l’accertamento, la cura o misure terapeutiche di prevenzione di gravi malattie, già insorte o di temuta futura insorgenza. Se si prevede che i risultati della ricerca possano avere conseguenze dirette per la persona interessata (ad es. nel caso di una ricerca genetica), i dati e il materiale non possono essere anonimizzati (cpv. 2), dato che ciò impedirebbe di informare il diretto interessato su eventuali conseguenze. A tenore del capoverso 3 la persona interessata ha il diritto di essere informata sui risultati concernenti la sua salute come pure di rinunciare a questa informazione, esercitando in questo caso il proprio diritto di non sapere.
2.4.1.3 Esportazione di materiale biologico e di dati personali (Art. 37)
A tenore del capoverso 1 il materiale biologico e i dati personali possono essere esportati a scopi di ricerca soltanto in forma anonimizzata o criptata. Materiale biologico e dati non codificati non possono pertanto essere esportati, dato che il rischio per la sfera privata del diretto interessato sarebbe troppo elevato. Bisogna tenere conto dell’esigenza di tutelare i dati riferiti a persone imponendo alla ricerca condizioni controllabili e controllate, ma ciò sarebbe difficilmente fattibile per i materiali biologici e i dati personali non codificati utilizzati all’estero a scopo di ricerca.
Giusta il capoverso 2 l’esportazione è ammessa solo se le esigenze relative alla loro utilizzazione o riutilizzazione nel Paese destinatario sono equivalenti a quelle della presente legge. Ciò è segnatamente il caso quando le premesse fondamentali (come il consenso informato, l’esame indipendente da parte di una commissione d’etica, le esigenze in materia di protezione dei dati) previste dal diritto svizzero coincidono con quelle del diritto estero. Non sarebbe ad esempio lecito esportare materiali biologici o dati personali codificati se nel paese di destinazione non esistono disposizioni analoghe in materia di protezione dei dati.
2.4.2 Sezione 2: Prelievo di materiale biologico e rilevamento di dati personali a scopi di ricerca
2.4.2.1 Consenso informato (Art. 38)
Il materiale biologico è prelevato in due casi: nel primo caso in previsione dello svolgimento di un progetto di ricerca specifico; nel secondo al fine di essere custodito in una biobanca. Lo stesso vale per il rilevamento di dati personali. Il presente avamprogetto di legge contiene ordinamenti specifici per la gestione di biobanche (artt. da 47 a 49), ma non per la gestione di