Rapporto Legge
Consultazione 2005/35: Articolo costituzionale e legge relativa alla ricerca sull'essere umano · 130 pagine
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altre ricerche. Esiste tuttavia la possibilità che la persona interessata acconsenta esplicitamente anche alla riutilizzazione di dati e materiale per progetti futuri già prevedibili (cosiddetto «consenso generale»). Se la persona interessata è incapace di discernimento, a tenore dell’articolo 17 seguenti, subentrano il rappresentante legale o gli stretti congiunti.
2.4.3.3 Riutilizzazione in forma non criptata (Art. 43)
Considerato che la ricerca con materiale biologico e dati personali non codificati comporta rischi particolari per la sfera privata della persona interessata, il presente articolo ammette la riutilizzazione di materiali e dati in forma non criptata solo se la persona interessata ha fornito il proprio consenso informato per ogni singolo progetto. Per questo tipo di ricerca non è ammesso il «consenso generale». Se la persona interessata è incapace di discernimento, a tenore dell’articolo 17 seguenti, subentrano il rappresentante legale o gli stretti congiunti.
2.4.3.4 Rifiuto e revoca del consenso (Art. 44)
Se il materiale biologico o i dati personali in forma criptata o non criptata sono riutilizzati, il diretto interessato (o, in sua vece, il rappresentante legale o gli stretti congiunti) non hanno solo il diritto di dare il loro consenso ma anche quello di rifiutarlo o di revocarlo. Il rifiuto e la revoca del consenso sono disciplinati dagli articoli 9 e 12.
2.4.3.5 Mancanza del consenso (Art. 45)
Per principio, il materiale biologico e i dati personali non possono essere riutilizzati se non è stato concesso il consenso dalla persona interessata o non è stata fornita l’informazione sul diritto di opposizione per i materiali e i dati usati in forma anonima. Deroghe a questo principio sono ammesse solo se non è possibile ottenere il consenso del diretto interessato o del rappresentante legale o degli stretti congiunti perché ciò è impossibile o non si può ragionevolmente pretendere, ma nel contempo si può far valere un interesse preponderante della ricerca.
Il capoverso 1 fissa i requisiti necessari alla riutilizzazione a scopo di ricerca di materiale biologico e dati personali nonostante la mancanza del consenso.
- Il progetto deve perseguire un obiettivo fondamentale, ossia gli interessi della ricerca o i
risultati attesi devono essere prevalenti (lett. a).
- È impossibile o non si può ragionevolmente pretendere l’ottenimento del con senso o in-
formare sul diritto di opposizione (lett. b). È impossibile chiedere il consenso se la persona non è più reperibile o è deceduta. Non lo si può ragionevolmente pretendere se il carico emotivo comportato da un nuovo confronto con una situazione difficile è troppo grande (ad es. persone che devono rievo- care una grave malattia o famigliari che devono confrontarsi nuovamente con il decesso di una persona cara) oppure se si tratta di una cerchia di persone molto numerosa.
- Non vi è un rifiuto documentato. In analogia all’articolo 41, è concesso un di ritto di op-
posizione. Se esiste una dichiarazione che vieta l’utilizzazione di materiali biologici e dati personali a scopi di ricerca, la riutilizzazione non è consentita (lett. c).