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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura

2 Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura

2.1 Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)

2.1.1 Disposizioni economiche generali

2.1.1.1 Panoramica

La costituzione di valore aggiunto nelle aziende agricole è un obiettivo strategico della politica agricola. In un contesto di accresciuta concorrenza a livello internazionale, è necessario mettere meglio in valore la qualità dei prodotti svizzeri. La Confederazione sostiene dunque le strategie di differenziazione, di diversificazione, di assicurazione della qualità e di promozione dello smercio dei produttori e dei loro partner del settore agroalimentare.

Nelle sue disposizioni economiche generali, la legge sull’agricoltura (LAgr) prevede numerosi strumenti per sostenere la costituzione di valore aggiunto nelle aziende agricole. Gli articoli 14-16 LAgr offrono ai produttori e ai loro partner del settore agroalimentare la possibilità di differenziare i loro prodotti rispetto ai prodotti standard grazie a segni di qualità definiti e protetti nel diritto pubblico. A tutt’oggi, la differenziazione dei prodotti in base ai procedimenti di fabbricazione (agricoltura biologica) e in base alla qualità legata all’origine (DOP-IGP) sono state concretate da ordinanze del Consiglio federale. La Confederazione si impegna a livello internazionale per favorire il riconoscimento e il commercio dei prodotti ottenuti da agricoltura biologica. Nel settore delle denominazioni d’origine, essa attua una politica attiva di difesa delle indicazioni geografiche. Sono in corso discussioni con l’Unione europea per il riconoscimento reciproco dei registri DOP-IGP. La Confederazione è inoltre attiva a livello di OMC per fare progredire l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio (Accordo ADPIC). In questo contesto, chiede di estendere il livello di protezione accordato sinora ai vini e ai liquori all’insieme dei prodotti.

Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori sono piattaforme di discussione, di negoziazione e di coordinamento tra i partner del settore agroalimentare dove possono essere discussi gli orientamenti strategici relativi al posizionamento dei prodotti. Queste strutture offrono ai produttori la possibilità di partecipare alle decisioni collettive concernenti il marketing-mix dei prodotti e talune regole di funzionamento dei mercati. La Confederazione può rendere obbligatorie talune decisioni delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori, al fine di lottare contro gli approfittatori e permettere l’azione collettiva (articoli 8 e 9 LAgr). La pubblicazione di prezzi indicativi è parimenti autorizzata a determinate condizioni (art. 8a LAgr). Tali strumenti, mediante i quali la Confederazione appoggia gli operatori in maniera sussidiaria, rafforzano la posizione dei produttori nella definizione dei prodotti e nei negoziati commerciali. Di fronte al problema della struttura poco equilibrata dei mercati, anche la politica della concorrenza è sollecitata per lottare contro le pratiche abusive dei grandi distributori che approfittano della loro posizione dominante.

La Confederazione incoraggia la promozione dello smercio, partecipando al finanziamento delle spese di comunicazione e di ricerche dei mercati (art. 12 LAgr). An-