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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
luzione del problema dei passeggeri clandestini. Le organizzazioni devono tuttavia fare i conti con le possibilità di ricorso offerte alle imprese che rifiutano di sottomettersi alle misure collettive. È pertanto possibile, nel caso di queste imprese, che l'imposizione delle misure di solidarietà avvenga con un certo ritardo. L’organizzazione di categoria Emmentaler Switzerland, in particolare, è stata confrontata a tale problema.
Il miglioramento di questo strumento non necessita di modifiche della LAgr. L’ordinanza sulle organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori (OIOP), che definisce le modalità d’applicazione, è adeguata a scadenze regolari per tenere conto della realtà sul campo e degli ultimi sviluppi giuridici.
L’articolo 8a, introdotto nel quadro della PA 2007, consente alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori di pubblicare, a determinate condizioni, prezzi indicativi. Tale strumento viene altresì a sostenere il dialogo tra partner in seno alle categorie. Rafforza anche il potere dei produttori nei negoziati relativi allo smercio grazie a une migliore informazione sull’evoluzione dei mercati. Di per sé, l’introduzione dell’articolo 8a non ha costituito una rivoluzione: è venuta a chiarire pratiche correnti nel settore agricolo, in particolare riguardo al diritto della concorrenza. Non sono necessari adeguamenti nel quadro della PA 2011.
Assicurazione della qualità
Negli ultimi anni, la sicurezza dei prodotti ha assunto un’importanza sempre maggiore. Anche l’agricoltura e i livelli situati a monte e a valle devono prestare sempre maggiore attenzione all’assicurazione della qualità. La Confederazione deve orientare le condizioni quadro in modo che gli attori sul mercato possano adempiere i loro compiti negli ambiti dell’assicurazione della qualità, del controllo autonomo e della garanzia della trasparenza del processo produttivo. Nel quadro della PA 2007 sono state perciò semplificate le modalità di finanziamento nell’articolo 11 LAgr. Nel 2003 sono state inviate in consultazione le disposizioni esecutive del riveduto articolo 11 LAgr. I seguenti principi sono stati recepiti:
¾ la Confederazione deve sostenere soltanto servizi di assicurazione della quali-
tà gestiti su scala nazionale. Vengono considerati progetti comuni di persone giuridiche e/o fisiche. L’assicurazione della qualità delle singole aziende rimane in ogni caso affare dell’economia privata. Nel quadro dei crediti autorizzati, la Confederazione deve potere partecipare ai costi computabili fino a una quota di un terzo al massimo;
¾ gli aiuti finanziari devono essere trasferiti dai mezzi preventivati per i singoli
settori di produzione per il finanziamento di misure di sostegno del mercato (ad es. azioni di immagazzinamento e di vendita a prezzo ridotto per la carne o misure di valorizzazione del concentrato di frutta per sidro). Devono essere configurati in base al principio della neutralità dei costi;
¾ i richiedenti devono soddisfare le premesse concernenti la rappresentatività e
la procedura decisionale ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 LAgr. Le esigenze riguardanti le decisioni corrispondono a quelle che devono soddisfare le organizzazioni di categoria o le organizzazioni di produttori quando presentano una domanda di estensione delle loro misure;