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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
2.1.1.3 Designazioni / Marchi di qualità
2.1.1.3.1 Situazione iniziale
Agricoltura biologica
La designazione di prodotti biologici nel quadro dell’articolo 14 LAgr e dell’ordinanza sull’agricoltura biologica70 (RS 910.18) è ampiamente consolidata sia a livello giuridico sia nell’applicazione. Il convincente successo dei prodotti biologici sul mercato svizzero dimostra che i consumatori hanno fiducia in questi prodotti e sono disposti a pagare un prezzo consono. In questo modo, in combinazione con gli sforzi dell’economia privata, sono stati raggiunti gli obiettivi del Legislatore.
Il principio della globalità aziendale, sancito nella legge sull’agricoltura, costituisce l’idea fondamentale dell’agricoltura biologica, per cui i cicli aziendali devono essere per quanto possibile chiusi. Grazie a esso, l’agricoltura biologica svizzera gode di una grande credibilità in patria e all’estero. I produttori di prodotti biologici e i consumatori ne chiedono il mantenimento. In casi particolari il Consiglio federale può tuttavia accordare deroghe a tale principio: conformemente all’ordinanza, per la viticoltura è ammessa la gestione di singole particelle secondo le regole dell'agricoltura biologica sino al 31 dicembre 2006. Inoltre, i vigneti e le colture frutticole perenni possono essere gestiti conformemente alle PPE in seno a un’azienda biologica. Per la viticoltura, la frutticoltura, l’orticoltura e la coltura di piante ornamentali sussiste inoltre la possibilità di una conversione per tappe entro cinque anni (detenzione di animali: conversione per tappe entro tre anni).
Si esita moltissimo a utilizzare le deroghe: nella produzione vegetale la possibilità della conversione per tappe è sfruttata molto raramente (2-10 casi all’anno). Nel quadro del disciplinamento derogatorio temporaneo, circa 30 aziende gestite in maniera convenzionale hanno inoltre gestito una parte della loro superficie viticola secondo i principi dell’agricoltura biologica. L’esperienza mostra che, di regola, queste aziende prima o poi optano per una conversione dell’intera azienda oppure abbandonano l’agricoltura biologica.
In pratica, la conversione settoriale all’agricoltura biologica non risponde a un bisogno molto sentito. Ciò nonostante, il principio della globalità aziendale, sancito nella legge sull’agricoltura, ha suscitato discussioni: alcuni rappresentanti di associazioni hanno chiesto di stralciarlo dalla legge sull’agricoltura. Da un lato, vi è la richiesta dell’Associazione svizzera dei produttori di cereali di introdurre la gestione biologica settoriale nella coltivazione dei cereali, dall’altro, si discute se dev’essere prolungato il termine transitorio per la gestione di singole particelle destinate alla viticoltura.
L'armonizzazione dell’ordinanza sull’agricoltura biologica al diritto europeo e il pertinente accordo di equivalenza tra la Svizzera e l’UE (allegato 9 dell’accordo sul commercio dei prodotti agricoli) facilitano il commercio transfrontaliero. L’accordo chiede un’evoluzione equivalente dell’ordinanza svizzera e del regolamento UE. Quest’ultima ammette una conversione settoriale nell’agricoltura biologica alle seguenti condizioni (allegato III del regolamento 2092/91):
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