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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
¾ l’unità di produzione biologica deve costituire un’unità chiaramente separata
dalle unità di produzione non biologiche quanto ai luoghi di produzione, agli appezzamenti, ai prati, agli spazi liberi e all’aperto, agli edifici destinati alla detenzione di animali e quanto ai luoghi di magazzinaggio per vegetali, prodotti vegetali e animali e materie prime;
¾ è vietato il magazzinaggio, nell’unità di produzione, di materie prime diverse da
quelle ammesse per l’agricoltura biologica;
¾ anche le unità di produzione non biologiche dell’azienda sono soggette al con-
trollo e a taluni disciplinamenti dell’ordinanza sull’agricoltura biologica riguardo alla separazione e al controllo del flusso di merci;
¾ l’azienda agricola non può contemporaneamente coltivare in modo biologico e
non biologico varietà per nulla o difficilmente distinguibili (nessuna "produzione parallela");
¾ sono esclusi dal divieto di produzione parallela: colture permanenti in conver-
sione per tappe (massimo 5 anni), pascoli perenni, superfici di ricerca (con autorizzazione speciale dell’ufficio competente) e produttori di sementi e materiale di moltiplicazione.
Anche l’UE impone elevate esigenze concernenti la separazione del flusso di merci e il controllo delle unità di produzione in caso di conversione settoriale all’agricoltura biologica. Vieta inoltre la produzione parallela di varietà e specie difficilmente distinguibili. In quei settori nei quali già oggi il Consiglio federale prevede un disciplinamento derogatorio riguardo alla globalità aziendale sono perciò stati fissati condizioni e oneri analoghi al fine di impedire gli abusi, il che limita tuttavia l’attrattiva di questa tipo di produzione.
Denominazioni di origine protette (DOP) e Indicazioni geografiche protette (IGP)
Dal 1997 la Svizzera dispone di una base legale per le DOP-IGP. Varie categorie hanno scelto questo strumento per proteggere la denominazione del loro prodotto e impegnarsi in una strategia di differenziazione mediante la qualità legata all’origine. A tutt’oggi, diciannove denominazioni (tredici DOP e sei IGP) sono state iscritte nel registro federale delle Denominazioni di origine protette e delle Indicazioni geografiche protette. Altri prodotti sono in corso di registrazione, come il Raclette o l’Emmentaler. Le denominazioni suscettibili di fare parte del registro riguardano, a termine, circa una trentina di prodotti. È previsto di estendere il registro ai prodotti della foresta. A tale scopo un nuovo articolo verrà integrato nella legge forestale, attualmente in revisione. Dopo l’entrata in vigore di questa disposizione, l’UFAG potrà trattare il dossier “Bois du Jura”, per il quale è stata depositata una domanda di DOP.
Nel quadro dell’attuazione degli accordi bilaterali, la Svizzera ha avviato colloqui con l’Unione europea per il riconoscimento reciproco dei registri. In seno al gruppo di esperti DOP-IGP del comitato misto agricolo è stata constatata l’equivalenza delle legislazioni svizzera ed europea sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e sono state scambiate liste di prodotti sensibili che saranno oggetto di negoziato.