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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
nella lotta alle contraffazioni all’estero. Vari compiti vengono svolti oggi spontaneamente dall’amministrazione, senza base legale precisa.
Si propone che la Confederazione s’impegni nella difesa delle indicazioni geografiche svizzere all’estero. Il Consiglio federale coordinerà i differenti uffici al fine di lottare contro l’utilizzo abusivo delle denominazioni pubbliche agricole. Il compito non potrà essere portato a buon fine senza la collaborazione delle rappresentanze svizzere all’estero. Esse hanno d’altronde già per missione generale di difendere gli interessi della Svizzera all’estero, diritti immateriali inclusi. Se l’organizzazione rappresentativa del prodotto (il più delle volte un’organizzazione di categoria) vuole avviare un’azione sul posto, ad esempio il blocco della registrazione di un marchio, la Confederazione dovrà poter assumere una parte delle spese di procedura. L’intervento di quest’ultima avverrà tuttavia a titolo sussidiario. I professionisti devono manifestare chiaramente il loro interesse per la difesa del loro prodotto all’estero.
Æ Introduzione di un nuovo articolo 16bis LAgr, Difesa delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche sul piano internazionale
Æ Ordinanza d’applicazione il 1° gennaio 2008
Nuovi interventi per rafforzare la differenziazione dei prodotti agroalimentari svizzeri
Sulla base degli articoli 14-16 LAgr, nel 1997 il Consiglio federale ha adottato due ordinanze relative alla differenziazione dei prodotti, una in base ai procedimenti di fabbricazione (agricoltura biologica) e l'altra in base alla qualità legata all’origine (DOP-IGP). All’epoca, per mancanza di consenso, è stato abbandonato un disegno d’ordinanza che precisava le condizioni d’utilizzo dell’espressione "prodotto di montagna".
Gli agricoltori svizzeri e i partner del settore agroalimentare hanno saputo utilizzare questi strumenti per distinguersi, come mostra lo sviluppo delle vendite dei prodotti biologici o il numero di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche iscritte nel registro federale delle DOP-IGP. Una gamma più vasta di segni di qualità ufficiali permetterebbe di segmentare meglio l’offerta in funzione delle attese dei consumatori. Il carattere pubblico delle definizioni rafforzerebbe la visibilità degli elementi di differenziazione e la credibilità degli impegni. In generale, i produttori sono coinvolti meglio nelle decisioni strategiche in seno ai sistemi di protezione pubblici, dato che in quelli privati sono più esposti alla potenza di mercato dei loro "partner". I consumatori beneficiano a loro volta di una definizione chiara delle designazioni e delle misure di controllo. Il rischio di estromissione dal segmento di alta qualità non è tuttavia escluso se lo sviluppo di nuovi marchi di qualità avviene a scapito di quelli esistenti.
Gli attuali articoli 14-16 LAgr costituiscono la base legale necessaria e sufficiente a differenziare i prodotti agricoli nel diritto pubblico. Si propone di estendere il dispositivo pubblico dei marchi di qualità, in particolare di rimettere in cantiere l’ordinanza "montagna". In effetti, le circostanze sono cambiate dal 1997. In primo luogo si sono sviluppati o sono in corso di sviluppo all’estero interventi pubblici di differenziazione dei prodotti di montagna. In secondo luogo, i produttori della regione di montagna sono esposti a una concorrenza più forte, dovuta all’accresciuta liberalizzazione dei mercati agricoli e alle riduzioni del sostegno. In simili circostanze, un migliore valore aggiunto realizzato sui prodotti costituisce spesso una condizione di sopravvivenza.