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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura

La Svizzera è molto attiva anche a livello di Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per migliorare la protezione internazionale delle indicazioni geografiche. In tale ambito, chiede che la protezione accordata oggi ai vini e ai liquori sia estesa all’insieme dei prodotti. Può contare su vari membri, e in particolare l’Unione europea, per difendere questa posizione nei negoziati in corso (cfr. n. 1.3.1.2.1; presa in conto delle considerazioni non di ordine commerciale, dette Non Trade Concerns – NTC).

2.1.1.3.2 Modello proposto

Agricoltura biologica

Le strutture svizzere, che nel raffronto europeo continuano a essere caratterizzate da piccole aziende a economia mista, soltanto in pochi casi consentirebbero una conversione aziendale settoriale secondo le esigenze dell’UE. In queste condizioni e dato che le normative lasciano un ridotto margine di manovra, l’abrogazione del principio della conversione per la globalità dell’azienda non porterebbe quindi nessuna sostanziale utilità pratica. Per contro, si avrebbe una perdita d’immagine dell’agricoltura biologica che non corrisponde alla strategia di differenziazione perseguita dal Consiglio federale. Il principio della globalità aziendale va perciò mantenuto nella LAgr. Laddove però sussiste una necessità di intervento, occorre che sia disciplinata nel quadro dell’ordinanza sull’agricoltura biologica.

Quanto alla richiesta di autorizzare la conversione settoriale per la coltivazione dei cereali, occorre notare come essa non soddisfi neppure le summenzionate esigenze dell’UE e come un allentamento così esteso comprometterebbe l’equivalenza del diritto svizzero con quello comunitario. Conformemente alle PPE e all’ordinanza sull’agricoltura biologica, la coltivazione dei cereali dev’essere inserita in una rotazione disciplinata delle colture. All’interno di questa rotazione, tutte le superfici devono essere incluse nella produzione biologica, poiché la conversione è definita nei limiti della superficie disponibile. Inoltre, in conformità delle prescrizioni vigenti in Svizzera e nell’UE, non può esservi una produzione parallela di varietà difficilmente distinguibili. Nelle nostre strutture è possibile al massimo in pochi, singoli casi condurre due rotazioni di colture parallele nella stessa azienda. Ci sarebbe inoltre da temere un aumento degli abusi e una complicazione dei controlli e dunque una perdita di credibilità presso i consumatori. E, per concludere, anche altri fattori intralcerebbero probabilmente la conversione delle aziende di campicoltura (soprattutto nella Svizzera occidentale) all’agricoltura biologica, in particolare l’intensità e l’organizzazione del lavoro e l’approvvigionamento in sostanze nutritive senza fertilizzanti chimico-sintetici. Per tutti questi motivi va chiaramente respinta la richiesta di ammettere in Svizzera la conversione settoriale delle aziende alla coltivazione biologica dei cereali.

Quanto alla richiesta di una proroga del termine transitorio per la gestione di particelle nella viticoltura biologica, occorre notare come proprio per le strutture a piccola superficie della viticoltura svizzera sussistano grossi rischi riguardo alla dispersione di prodotti fitosanitari da particelle limitrofe non biologiche. Questi rischi danno regolarmente adito a critiche e hanno già portato a dispute giudiziarie (dispersione dovuta a irrorazione con elicottero). Le esperienze fatte finora durante il periodo transitorio rendono scettici: un’alta percentuale della produzione per particelle è stata interessata da contaminazione con pesticidi vietati. In base al fatto che questo tipo di produzione in viticoltura ha poca importanza, che suscita problemi di qualità e che