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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)

Un marchio di qualità ufficiale per i prodotti di montagna può contribuire a sostenere questa strategia di creazione di valore.

Nell’immediato, le denominazioni per il pollame prodotto secondo metodi particolari devono essere concretate sulla base dell’accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Unione europea. In un secondo tempo, devono essere definite le denominazioni pubbliche dei termini "montagna" e "prodotto di fattoria" (in tedesco: "vom Bauernhof"). Le ordinanze d’applicazione saranno naturalmente sottoposte a consultazione e terranno conto delle legislazioni esistenti all’estero. L’ordinanza che definisce i prodotti di montagna intende favorire l’economia di montagna, con una produzione e una trasformazione in zona di montagna. Saranno previste alcune eccezioni per tenere conto delle realtà tecniche (condizionamento del latte di consumo, ad es.). A medio termine, bisognerà iniziare a riflettere su un marchio del tipo "label rouge", come esiste in Francia, per una qualità organolettica superiore. Spetta tuttavia alle categorie dare un impulso chiaro in tal senso.

Æ Ordinanza sulla designazione del pollame per il 1°r gennaio 2006

Æ Ordinanza "prodotto di montagna" per il 1° agosto 2006

Æ Ordinanza "prodotto di fattoria" per il 1° agosto 2006

2.1.1.4 Messa all’asta dei contingenti doganali – armonizzazione dei termini di pagamento

2.1.1.4.1 Situazione iniziale

Termini di pagamento ordinari

Secondo l’articolo 19 capoverso 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole (OIAgr), il termine di pagamento ordinario per i prezzi d’aggiudicazione è di 60 giorni dopo il passaggio in giudicato dell’aggiudicazione. Questo significa che il titolare di quote del contingente doganale dispone di un termine di pagamento di 90 giorni dopo la notificazione dell’aggiudicazione.

Nell’articolo 19 capoverso 3 dell’ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello (OBM), i termini di pagamento ordinari sono disciplinati come segue:

¾ per le quote del contingente doganale assegnate per la durata di un periodo di

contingentamento (anno civile) e per le quote del contingente doganale dei contingenti doganali 101 e 102 secondo l’allegato 2 dell’ordinanza dell’8 marzo 2002 sul libero scambio, per il primo terzo del prezzo di aggiudicazione 60 giorni, per il secondo terzo 90 giorni e per l’ultimo terzo 120 giorni a decorrere dal passaggio in giudicato dell’aggiudicazione;

¾ per le altre quote del contingente doganale, 30 giorni dopo la notificazione

dell’aggiudicazione

Per le quote del contingente doganale di cui alla lettera a, i termini di pagamento ordinari vengono prolungati ciascuno di 30 giorni dalla disposizione a decorrere dal passaggio in giudicato dell’aggiudicazione. Per le quote di cui alla lettera b il termine di pagamento rimane limitato a 30 giorni. Ne risulta così, a seconda del disciplina-