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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
mento del mercato, un trattamento discriminatorio dei titolari di quote del contingente doganale quanto alla durata del termine di pagamento. La differente durata dei termini di pagamento ordinari a seconda del disciplinamento del mercato e il differente inizio della durata di tali termini portano a insicurezza nelle ditte importatrici.
Importazioni all’aliquota di dazio del contingente (ADC) o aliquota di dazio zero prima della scadenza del termine di pagamento ordinario
Se il titolare di quote del contingente doganale vuole utilizzare i suoi diritti di importazione prima della scadenza dei termini di pagamento ordinari, deve prima pagare l’intero prezzo di aggiudicazione. Per le quote del contingente doganale assegnate per la durata di un periodo di contingentamento (anno civile) e per le quote del contingente doganale dei contingenti doganali 101 e 102 secondo l’allegato 2 dell’ordinanza dell’8 marzo 2002 sul libero scambio, prima dell’importazione di un terzo della quota del contingente doganale assegnata occorre pagare il corrispettivo terzo del prezzo di aggiudicazione prima dell’importazione.
Dal 1° gennaio 2005, può esentarsi dalla garanzia del prezzo di aggiudicazione mediante pagamento chi, prima dell’importazione all’ADC o all’aliquota di dazio zero, rimette all’Ufficio federale una garanzia sotto forma di sicurtà bancaria o di altro tipo consentita ai sensi dell’articolo 43 dell’ordinanza dell’11 giugno 1990 sulle finanze della Confederazione. In questo modo è assicurata la garanzia del prezzo di aggiudicazione, senza che siano necessari grosse immobilizzazioni di capitali prima della scadenza dei termini di pagamento ordinari.
Questa possibilità attenua ampiamente il problema di grosse immobilizzazioni di capitali, in particolare per le messe all’asta mensili, ovvero trimestrali, nel settore della carne. I titolari di quote del contingente doganale decidono se intendono sfruttare suddetta possibilità. Le più recenti esperienze fatte nel settore della carne hanno mostrato come la maggior parte dei titolari fa uso del nuovo strumento, per evitare grosse immobilizzazioni di capitali.
2.1.1.4.2 Modello proposto
Armonizzazione dei termini di pagamento
Si propone di uniformare i termini di pagamento dei prezzi di aggiudicazione da pagare per le quote di contingente doganale messe all'asta. Si eviteranno così le insicurezze nell'utilizzazione dei diritti d'importazione. Questa misura è opportuna anche per ragioni di economia amministrativa. La possibilità di presentare una garanzia bancaria o un'altra garanzia equivalente per assicurare il versamento del prezzo di aggiudicazione rende l'armonizzazione dei termini di pagamento e l'inizio della decorrenza di questi termini sostenibile per i detentori di una quota di contingente.
L'articolo 19 capoverso 3 OIAgr stabilirà il termine di pagamento ordinario dei prezzi di aggiudicazione per tutte le procedure di vendita all'asta a 30 giorni a decorrere dalla notifica dell'aggiudicazione. Le disposizioni specifiche dell'articolo 19 dell'ordinanza sul bestiame da macello saranno abrogate.
L’armonizzazione dei termini di pagamento dei prezzi di aggiudicazione derivanti dalla messa all’asta di quote del contingente doganale porta a sostanziali semplificazioni nel controllo dei pagamenti. Il provvedimento ha per conseguenza che decade la possibilità di pagamento scaglionato dei prezzi di aggiudicazione ai sensi