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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
Il nuovo capoverso 4 disciplina il rapporto con gli aiuti finanziari dei Cantoni. Questi ultimi non saranno più computati nel richiesto autofinanziamento dei provvedimenti. In tal modo viene precisato il ruolo sussidiario della Confederazione.
Articolo 16 bisDifesa delle denominazioni d’origine e delle indicazioni ge-
ografiche sul piano internazionale
Capoverso 1
Il capoverso 1 stabilisce che la Confederazione sostiene le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori o di trasformatori nella difesa delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche svizzere sul piano internazionale.
Capoverso 2
Secondo il capoverso 2, la Confederazione può assumersi una parte delle spese procedurali sostenute dalle rappresentanze svizzere all’estero su domanda di organizzazioni di categoria, organizzazioni di produttori o di trasformatori allo scopo di proteggere le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche. Il sistema di cofinanziamento implica che i professionisti del ramo dovranno impegnarsi nella difesa della loro denominazione di origine o della loro indicazione geografica.
Articolo 22bis Ripartizione del contingente doganale delle patate
La protezione alla frontiera per la produzione di patate sarà mantenuta in misura adeguata. Il nuovo articolo 22bis costituisce la base che permette di ripartire anche il contingente doganale parziale delle patate, comprese le patate da semina, in modo più conforme ai principi della concorrenza. Per quanto riguarda la ripartizione del contingente doganale parziale dei prodotti di patate, dal 1999 a questa parte la procedura di vendita all’asta ha dato buone prove.
Il nuovo sistema di ripartizione sarà introdotto in due fasi. Per il periodo di contingentamento 2008 il contingente doganale parziale sarà attribuito per metà secondo il diritto anteriore e per metà mediante la vendita all’asta, mentre a partire dal periodo di contingentamento 2009 esso sarà venduto integralmente all’asta. Il passaggio al nuovo sistema sarà concretizzato nell’ordinanza sulle importazioni agricole e nell’ordinanza sulle patate.
Si prevede di ripartire le quote del contingente doganale secondo la procedura di licitazione. La vendita all’asta può avvenire per quote ed essere scaglionata nel tempo per tenere conto delle esigenze degli importatori. Sarà sempre possibile, dopo aver sentito le cerchie interessate, autorizzare un’importazione scaglionata nel tempo.
Prevedendo nella legge sull’agricoltura una disposizione specifica per la ripartizione del contingente doganale delle patate, è possibile introdurre mediante decisione parlamentare una normativa moderna in materia di importazione.
Articolo 26
In seguito alla riduzione graduale dei contributi all’esportazione, questo articolo può essere abrogato. Il Consiglio federale deciderà l’abrogazione per il 1° gennaio 2010, motivo per cui l’ottenimento di contributi all’esportazione resta possibile fino alla fine del 2009.