Progetto
Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
marchio, facilmente percepibile, consentirebbe di semplificare i controlli, ma anche di arginare il mercato grigio. L’introduzione di un marchio di commercializzazione presuppone tuttavia l’approvazione di una solida maggioranza degli attori interessati.
Articolo 73 Contributi per la detenzione di animali da reddito che consuma-
no foraggio grezzo
La base legale per l’attuazione di un contributo UBGFG unitario per tutti gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo è già contenuta nell’articolo 73 vigente. In seguito alla forte riduzione del sostegno del mercato nel settore del latte, non è più necessaria la possibilità di decurtare i contributi versati alle aziende che producono latte, in funzione del latte commercializzato e tenendo conto dei mezzi finanziari impiegati per il sostegno del mercato lattiero. Pertanto si propone di abrogare l’articolo 73 capoverso 5 lettera d. L’entrata in vigore dell’abrogazione è prevista per 1° gennaio 2009.
Articolo 77a
Questo nuovo articolo si prefigge di promuovere miglioramenti nell’impiego sostenibile delle risorse, che vadano oltre le esigenze e le possibilità esistenti (prova che le esigenze ecologiche sono rispettate PER, pagamenti diretti ecologici). Vengono sostenuti progetti regionali e settoriali che introducono innovazioni tecniche, organizzative o strutturali corrispondenti. Ai fini della valutazione dell’adeguatezza delle misure previste, l’UFAG sente l’UFAFP analogamente a quanto avviene per i progetti secondo l’articolo 62a LPAc.
Visto che le questioni ecologiche non si fermano ai confini comunali o cantonali e che in parte sono strettamente legate alla fabbricazione di un determinato prodotto agricolo, l’ente promotore di un progetto può essere privato, pubblico o misto.
L’ente promotore deve coordinare le misure necessarie nella regione o nel settore. A tal fine si basa sulle pianificazioni esistenti (cartina di protezione delle acque sotterranee, cartina di protezione contro l’erosione, direttive d’interconnessione, piani di misure contro l’inquinamento atmosferico ecc.).
Vengono sostenute le misure la cui introduzione richiede un sostegno finanziario. Per le misure sensate che necessitano di un sostegno finanziario permanente, il finanziamento deve essere procurato al di fuori del programma d’impiego sostenibile delle risorse.
L’importo dei contributi è stabilito in funzione dell’efficacia del progetto a tre livelli:
¾ efficacia ecologica; ad esempio la riduzione delle sostanze emesse o la biodi-
versità,
¾ efficienza; rapporto tra le sostanze e l’energia impiegate e la quantità di pro-
dotti agricoli realizzati,
¾ efficacia agronomica; ad esempio erosione del suolo o agrobiodiversità.
I terzi interessati (Cantoni, Comuni, organizzazioni private o anche gli agricoltori) devono partecipare al progetto in ragione di almeno il 20 per cento dei costi computabili. I programmi regionali esistenti mostrano che la compartecipazione finanziaria favorisce un impiego più efficiente dei mezzi.