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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
Capoverso 2
Grazie al capoverso 2, la Confederazione potrà ancora consultare il conto annuale degli zuccherifici. Non essendovi concorrenza nella trasformazione delle barbabietole da zucchero e visto il considerevole flusso di fondi della Confederazione in questo settore, tale misura continua ad essere giustificata. Si tratta di poter verificare se gli zuccherifici lavorano in modo economico e se ritirano le barbabietole da zucchero dai produttori a un prezzo corretto.
L’entrata in vigore della modifica è prevista per il 1° gennaio 2009.
Articolo 56 Semi oleosi e leguminose a granelli
I mezzi destinati al sostegno del mercato devono giungere nel modo più diretto ai produttori senza che si interpongano livelli successivi di trasformazione o commerciali. Ai fini dell’attuazione coerente di tale principio, occorre stralciare dall’articolo la possibilità di versare contributi federali per la trasformazione di semi oleosi. L’entrata in vigore della modifica è prevista per il 1° luglio 2009.
Articolo 57 Patate
Per le qualità di patate da semina, da tavola e destinate alla trasformazione conformi al mercato, la protezione alla frontiera rimane invariata. I ricavi relativi alla valorizzazione di patate non commerciabili nel settore dei foraggi soggiacciono alla riduzione dei prezzi soglia per i foraggi. Si dovrà tener maggiormente conto dei segnali provenienti dal mercato tanto più che, per evitare eccedenze e proseguire l’adeguamento strutturale, il sostegno del mercato, generalmente in diminuzione, richiede una riduzione del sostegno anche nella coltivazione di patate. La valorizzazione di patate da semina, da tavola e destinate alla trasformazione di qualità inferiore, finora promossa dalla Confederazione mediante contributi, sarà soppressa. L’articolo 57 può pertanto essere abrogato. L’entrata in vigore dell’abrogazione è prevista per 1° luglio 2009.
Articolo 63 Designazione e classificazione
Capoverso 1
Il capoverso 1 incarica il Consiglio federale di definire un quadro preciso per i vini DOC, VIGT e VDT. A tal fine, esso deve stabilire esigenze minime quali il tenore naturale in zucchero, la resa per unità di superficie, la scelta dei vitigni e criteri di delimitazione geografica per i vini DOC e VIGT.
Capoverso 2
Secondo il capoverso 2, il Consiglio federale può delegare ai Cantoni un certo numero di compiti e di attribuzioni. Ciò riguarda in primo luogo il disciplinamento delle DOC, la cui definizione individuale resterà di competenza dei Cantoni, ma può anche interessare i VIGT con diciture tradizionali. Si tratta di evitare qualsiasi confusione possibile a livello del consumatore e di vietare l’utilizzo di una stessa designazione geografica per due vini di gerarchia diversa. Spetterà al Consiglio federale stabilire i principi in materia di delega. Il disciplinamento dell’utilizzo di taluni termini e dell’etichettatura è fondamentale in un simile sistema gerarchico e in funzione dei nostri impegni internazionali.