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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Commento all’avamprogetto di legge

Capoverso 3

Il capoverso 3 offre al Consiglio federale la possibilità di legiferare in materia e di prevedere definizioni per le diciture tradizionali come “gran cru”, “cru”, “mise au domaine” e così via o per termini quali “viticoltore cantiniere”, “proprietario cantiniere” o “negoziante di vino”. Simili definizioni sono necessarie nel quadro dei nostri impegni internazionali.

Capoverso 4

Il capoverso 4 prescrive la determinazione di regole per il declassamento dei diversi vini. Si tratta di precisare l’utilizzazione delle uve che non soddisfano le esigenze poste alle designazioni DOC e VIGT e di stabilire, se del caso, limiti di tolleranza.

Capoverso 5

Il capoverso 5 precisa che gli articoli 16 capoversi 6, 6bis e 7 nonché 16bis si applicano per analogia.

Articolo 64 Controlli

Capoverso 1

Secondo il capoverso 1, chi produce, incantina o commercia vini è tenuto, da un lato, a notificare l’incantinamento e la vinificazione e, dall’altro, a gestire un registro di cantina in cui figurino tutti gli spostamenti e tutte le transazioni di cantina. Esso precisa che il controllo serve a proteggere le denominazioni e le designazioni definite.

Capoverso 2

Il capoverso 2 stabilisce che il Consiglio federale può prevedere deroghe a condizione che il controllo generale non ne sia pregiudicato. In particolare, le aziende che si limitano a commerciare vini in bottiglia senza svolgere attività d’importazione o d’esportazione dovrebbero essere esonerate dal controllo, dal momento che i vini in questione sono già stati controllati in una fase precedente.

Capoverso 3

Il Consiglio federale è incaricato di definire gli oneri cui soggiacciono la produzione, l'incantinamento e il commercio di vini. Si tratta di riprendere gli elementi elencati nel vigente articolo 68 dell’ordinanza sul vino, tra cui l’iscrizione nel registro di commercio, l’obbligo di annunciare l’inizio della propria attività commerciale e l’obbligo di allestire ogni anno un inventario. Quest’ultimo permette di calcolare il consumo di vino e rappresenta un elemento decisionale importante per la politica vitivinicola. Il Consiglio federale emana pure tutte le disposizioni relative al controllo, quali le esigenze minime per il registro di cantina.

Capoverso 4

Il capoverso 4 precisa che il Consiglio federale designa un organo di controllo e ne stabilisce i compiti. Esso è pure chiamato a disciplinarne il finanziamento.

Capoverso 5

Questo capoverso permette al Consiglio federale di prevedere l’introduzione di un marchio visivo di commercializzazione e di disciplinarne il finanziamento. Un simile