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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Commento all’avamprogetto di legge
Articolo 36b Contratti di acquisto di latte
Capoverso 1
Con l’integrazione proposta, i membri di un’organizzazione di produttori potranno vendere il loro latte anche alla propria organizzazione. Senza questa integrazione, l’organizzazione di produttori potrebbe effettuare unicamente la regolazione dei quantitativi prevista nel contesto dell’articolo 36a LAgr. In tal caso non sarebbe possibile riunire l’offerta di latte per ottenere una posizione negoziale più forte nelle trattative di vendita. L’organizzazione di produttori potrà condurre le trattative di vendita con i potenziali valorizzatori di latte al posto dei produttori di latte o delle singole comunità di produttori, a condizione che si proponga quale acquirente di latte.
La modifica permetterà inoltre ai produttori, anche dopo l’abbandono del contingentamento, di vendere il loro latte non solo a un valorizzatore regionale di latte, bensì anche a un valorizzatore locale. Ciò è importante in particolare per i fornitori di latte di caseificio. Lo stretto rapporto intercorrente tra casaro e produttore di latte potrà così essere mantenuto in modo invariato.
Unitamente all’esigenza di una durata contrattuale minima di un anno (cpv. 2), rimane così escluso il commercio di latte vero e proprio, ovvero la nascita di un mercato spot.
Articolo 37
In mancanza di una misura che intervenga sulla produzione, l’obbligo sancito nell’articolo 37 di notificare preventivamente la vendita diretta non ha più alcun senso, considerato che l’obbligo di notifica è contenuto nell’articolo 43. L’articolo 37 può quindi essere abrogato, come la sezione 3 di cui è l’unica disposizione.
Articolo 44 Assicurazione della qualità
Le disposizioni degli articoli 10 e 11 concernenti la qualità si rivelano generalmente sufficienti per il settore del latte. Nel contesto dell’attuale revisione totale del diritto in materia di derrate alimentari, inoltre, le disposizioni sull’igiene riguardanti il latte e i latticini saranno ora fondate sulla legge sulle derrate alimentari. La base legale per l’obbligo d’autorizzazione è costituita dall’articolo 17a della legge sulle derrate alimentari. Di conseguenza, per il latte non è più necessaria una disposizione apposita che disciplini l’assicurazione della qualità sotto forma di un obbligo d’autorizzazione per le aziende di trasformazione del latte. L’articolo 44 può quindi essere abrogato.
Articolo 51bis Valorizzazione della lana di pecora
Dato che si prevede di sopprimere la misura, questo articolo può senz’altro essere abrogato. Il Consiglio federale ne deciderà l’abrogazione per il 1° gennaio 2010.
Articolo 54 Zucchero
Capoverso 1
Il passaggio dal mandato di prestazioni stipulato con lo zuccherificio al sostegno diretto della produzione presuppone una modifica del testo di legge. Nel capoverso 1 sarà sancito unicamente il principio di un possibile sostegno di una produzione adeguata di zucchero, analogamente alle altre colture campicole. L’attuale obbligo per lo zuccherificio di convenire con i coltivatori i quantitativi di barbabietole da zucchero e le condizioni di prezzo e di ritiro dovrà essere attuato sulla base del diritto privato.