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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 247Fedlex · Progetto

Commento all’avamprogetto di legge

I contributi o le indennità che la Confederazione concede per le medesime misure sulla stessa superficie secondo una base legale diversa vengono dedotti dai costi computabili. Per un progetto regionale o settoriale è senz’altro opportuno o addirittura necessario che le aziende partecipino ad esempio a un’interconnessione ecologica o a un progetto secondo l’articolo 62a LPAc. In tal caso si evita che queste misure vengano indennizzate due volte.

Articolo 78 Principio

Capoverso 2

Introdotta nel quadro della PA 2002, la possibilità di concedere, per un periodo massimo di dieci anni, aiuti per la conduzione aziendale in seguito a difficoltà finanziarie dovute al mutamento delle condizioni quadro economiche o di politica agricola viene ora trasferita nel diritto permanente. Grazie a questa misura sarà possibile contrastare il prevedibile peggioramento delle condizioni quadro economiche provocato dall’Accordo OMC.

Articolo 79 Concessione di aiuti per la conduzione aziendale

Capoverso 1 bis

La possibilità di trasformare in un aiuto per la conduzione aziendale le pretese di rimborso di crediti d’investimento e di contributi emerse in seguito alla cessazione dell’attività’ non ostacola né ritarda inutilmente i cambiamenti strutturali.

Articolo 80

Capoverso 1

Le condizioni elencate devono essere adempiute per poter ottenere i mutui a titolo d’aiuto per la conduzione aziendale di cui all’articolo 79 capoverso 1, ma non per i mutui secondo il capoverso 1bis.

Articolo 82 Rimborso in caso di alienazione con utile

La riscossione degli interessi calcolati retroattivamente è dispendiosa dal profilo amministrativo e può ostacolare la cessazione d’esercizio anticipata. La modifica prevista agevola l’abbandono dell’agricoltura, facilita l’esecuzione e corrisponde per analogia alla modifica dell’articolo 91 capoverso 1 lettera b (rimborso in caso di alienazione con utile).

Articolo 88 Condizioni per provvedimenti collettivi di ampia portata

Il testo di legge in vigore si riferisce esclusivamente a provvedimenti collettivi di ampia portata. Per questo motivo il titolo è modificato di conseguenza.

Articolo 89 Condizioni per provvedimenti individuali

Capoverso 2

Anche in regioni senza una minaccia diretta per la gestione e l’insediamento, il Consiglio federale deve poter fissare un volume di lavoro inferiore proveniente dall’attività prettamente agricola per i provvedimenti intesi a diversificare l’attività nel settore agricolo e nei settori affini. Il valore minimo di 0,75 USM applicabile secondo l’articolo 3a capoverso 1 OMSt, tuttavia, non verrà abbassato nemmeno in futuro.