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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Commento all’avamprogetto di legge
I contributi o le indennità che la Confederazione concede per le medesime misure sulla stessa superficie secondo una base legale diversa vengono dedotti dai costi computabili. Per un progetto regionale o settoriale è senz’altro opportuno o addirittura necessario che le aziende partecipino ad esempio a un’interconnessione ecologica o a un progetto secondo l’articolo 62a LPAc. In tal caso si evita che queste misure vengano indennizzate due volte.
Articolo 78 Principio
Capoverso 2
Introdotta nel quadro della PA 2002, la possibilità di concedere, per un periodo massimo di dieci anni, aiuti per la conduzione aziendale in seguito a difficoltà finanziarie dovute al mutamento delle condizioni quadro economiche o di politica agricola viene ora trasferita nel diritto permanente. Grazie a questa misura sarà possibile contrastare il prevedibile peggioramento delle condizioni quadro economiche provocato dall’Accordo OMC.
Articolo 79 Concessione di aiuti per la conduzione aziendale
Capoverso 1 bis
La possibilità di trasformare in un aiuto per la conduzione aziendale le pretese di rimborso di crediti d’investimento e di contributi emerse in seguito alla cessazione dell’attività’ non ostacola né ritarda inutilmente i cambiamenti strutturali.
Articolo 80
Capoverso 1
Le condizioni elencate devono essere adempiute per poter ottenere i mutui a titolo d’aiuto per la conduzione aziendale di cui all’articolo 79 capoverso 1, ma non per i mutui secondo il capoverso 1bis.
Articolo 82 Rimborso in caso di alienazione con utile
La riscossione degli interessi calcolati retroattivamente è dispendiosa dal profilo amministrativo e può ostacolare la cessazione d’esercizio anticipata. La modifica prevista agevola l’abbandono dell’agricoltura, facilita l’esecuzione e corrisponde per analogia alla modifica dell’articolo 91 capoverso 1 lettera b (rimborso in caso di alienazione con utile).
Articolo 88 Condizioni per provvedimenti collettivi di ampia portata
Il testo di legge in vigore si riferisce esclusivamente a provvedimenti collettivi di ampia portata. Per questo motivo il titolo è modificato di conseguenza.
Articolo 89 Condizioni per provvedimenti individuali
Capoverso 2
Anche in regioni senza una minaccia diretta per la gestione e l’insediamento, il Consiglio federale deve poter fissare un volume di lavoro inferiore proveniente dall’attività prettamente agricola per i provvedimenti intesi a diversificare l’attività nel settore agricolo e nei settori affini. Il valore minimo di 0,75 USM applicabile secondo l’articolo 3a capoverso 1 OMSt, tuttavia, non verrà abbassato nemmeno in futuro.